L'art. 104 comma 1 del decreto legislativo 152/2006 prevede in via ordinaria il divieto dello scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Il comma 2 della predetta norma prevede, tuttavia, per talune fattispecie, per le acque utilizzate per “scambio termico” la possibilità di autorizzare lo scarico in deroga al divieto imposto. L’autorità competente procede ad autorizzare lo scarico dopo l’effettuazione di indagine preventiva.
Con la D.g.r. 8 febbraio 2017 - n. X/6203, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale Serie Ordinaria n. 7 del 15 febbraio 2017, la Regione Lombardia ha approvato le modalità realizzative e i contenuti delle indagini preventive previste dalla legge regionale n. 38/2015, ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico in falda di acque sotterranee prelevate per scambio termico tramite pompa di calore, di cui all’allegato al provvedimento.
L’allegato costituisce una guida tecnica per predisporre le relazioni da allegare all’istanza di autorizzazione alla reimmissione nelle acque sotterranee delle medesime prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore. L'allegato costituisce inoltre il riferimento tecnico-amministrativo per l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 104, comma 2, del d. lgs. 152/2006.
In allegato la D.g.r. 8 febbraio 2017 - n. X/6203 con le modalità realizzative