Fisco

Ponte sul Po, Anac: occorre una gara pubblica altrimenti rischio contenziosi giudiziari e blocco opera

Non può esserci, in base alla normativa esistente e al Codice degli Appalti, l’affidamento diretto dei lavori di ristrutturazione del tratto in golena. Affidare il nuovo appalto al medesimo appaltatore dei lavori passati non è possibile

venerdì 4 novembre 2022 - Redazione Build News

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Per i nuovi lavori di ristrutturazione del ponte sul fiume Po nel Comune di San Benedetto, in provincia di Mantova, occorre una gara pubblica.

Non può esserci, in base alla normativa esistente e al Codice degli Appalti, l’affidamento diretto dei lavori di ristrutturazione del tratto in golena. Affidare il nuovo appalto al medesimo appaltatore dei lavori passati non è possibile, in quanto questi non è l’unico operatore sul mercato in grado di eseguire l’opera in questione.

Inoltre, confermando i dubbi già presenti nella Provincia di Mantova, per Anac, con il Parere sulla normativa n. 504 del 2 novembre 2022 (in allegato), non si può parlare neanche di “assenza di soluzioni alternative ragionevoli” all’affidamento diretto allo stesso appaltatore. Le connessioni tecniche tra i lavori del tratto in alveo e quelli del tratto in golena del ponte, infatti, non sono tali da rendere impossibile e neppure estremamente più complessa l’esecuzione del nuovo intervento da parte di un diverso operatore economico.

I FATTI. Come è noto, infatti, il contratto per la ristrutturazione del ponte è stato stipulato il 19 dicembre 2016, per un importo netto di 24 milioni e 773 mila euro. Inizialmente la ristrutturazione del tratto in alveo doveva avvenire unitamente alla ristrutturazione del tratto in golena. Tuttavia, a causa dell’insufficienza di risorse, questo non è stato fatto. Solo successivamente, a distanza di anni, con decreto del Presidente della Provincia, il 2 agosto 2021 è stata decisa anche l’attuazione della seconda parte dei lavori per un importo stimato di 14.250.000 euro. L’appaltatore del primo tratto si è fatto avanti per potere avere il secondo lotto dei lavori, senza passare da gara pubblica ma con affidamento diretto, sostenendo ragioni di maggiore rapidità.

I RILIEVI DELL'AUTORITÀ. In base alla legge, però, essendo due appalti diversi, di due tempi diversi distanziati da anni, con stanziamenti differenti, serve una gara aperta a tutti. Non può essere privilegiato l’appaltatore dei lavori del 2016. E Anac, nel parere inviato alla Provincia, ha motivato come le argomentazioni sostenute dall’appaltatore iniziale, non sono fondate, e non trovano sostegno nella legge e nel Codice degli appalti. In particolare, non è vero che la concorrenza sia assente per motivi tecnici, come pure la tesi che il ricorso al mercato non sia un’alternativa ragionevole.

Anac inoltre, confermando anche in questo caso le giuste perplessità che si era posta la Provincia di Mantova, precisa come la qualificabilità dei lavori di ristrutturazione del tratto in golena del ponte non risulta “necessaria” per il completamento dell’opera oggetto dell’appalto originario, trattandosi di un tratto diverso del ponte. Quindi non può essere giustificato come necessario il secondo appalto per concludere il primo, come sostenuto dalla società del primo appalto. Inoltre, non si può affermare che la ristrutturazione del tratto in golena del ponte sia divenuta necessaria a seguito di una “circostanza imprevista”. In realtà, era tutto previsto fin dall’inizio, ma non c’erano i soldi, e quindi si è deciso di svolgere solo una parte del progetto originario di ristrutturazione del ponte.

Nel suo parere, l’Autorità Anticorruzione smonta anche l’idea dell’appaltatore di “uno stralcio in via definitiva dal contratto di appalto originario, delle lavorazioni relative alla demolizione del vecchio ponte in alveo e la traslazione del nuovo ponte per raccordarlo al tratto in golena. Anac ricorda all’Amministrazione che la norma non può essere aggirata, le condizioni di applicabilità sono tassative, e una simile soluzione determinerebbe una modifica sostanziale alle condizioni di aggiudicazione dell’appalto iniziale (che è in corso di esecuzione). Pertanto apporterebbe all’appalto un vulnus grave, che lo sottoporrebbe al rischio di contenzioso giudiziario per violazione della libera concorrenza e della parità di trattamento con le altre ditte.

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