Il Ministero del lavoro ha pubblicato la Circolare n. 10 del 28 maggio 2018 con le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del Decreto legislativo 9 aprile 2018, n. 81 e successive modificazioni.
I titolari di autorizzazioni ministeriali dovranno trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali apposite istanze di rinnovo delle autorizzazioni in corso, corredando tale richiesta da una copia delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate dall'Amministrazione, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio e da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, da cui risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.
Ricordiamo che il 14 maggio scorso sono scadute le autorizzazioni dei ponteggi rilasciate prima del 15 maggio 2008 (LEGGI TUTTO). L'art. 131, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL) stabilisce che l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi (realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non), è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.