Qualora nel corso di lavori di manutenzione della facciata di un edificio condominiale, il proprietario di un appartamento subisca un furto agevolato dal ponteggio lasciato incustodito, la responsabilità cade non solo sull'impresa appaltatrice ma anche sul condominio.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione (sezione III civile) con la sentenza n. 26900/2014 depositata il 19 dicembre.
Da un lato è responsabile (ai sensi dell'art. 2043 c.c.) l'impresa appaltatrice per la violazione di una regola di ordinaria diligenza e di minima perizia che impone a chi utilizza ponteggi ed impalcature l'adozione di cautele idonee ad impedire l'uso anomalo di tali strutture.
ANCHE IL CONDOMINIO RISPONDE DEI DANNI. Dall'altro, però, anche il condominio risponde (per la sua parte) dei danni in qualità di custode, poiché, avendo disposto il mantenimento della struttura, ha omesso di esercitare la dovuta attività di vigilanza e custodia, con ciò agevolando l'accesso abusivo del ladro nell'appartamento del condòmino.
Secondo la Cassazione, il condominio a proprio discarico non può invocare, verso la parte danneggiata, la clausola del contratto di appalto che imponeva all'impresa l'obbligo di adottare ogni misura idonea ad evitare danni a terzi scaricando sull'impresa ogni eventuale responsabilità.
Infatti, ai sensi dell'art. 1372 c.c., tale clausola ha effetto obbligatorio e vincolante solo tra le parti del contratto e non nei confronti dei terzi danneggiati, permettendo solo al committente di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per gli eventuali danni a terzi di cui sia chiamato a rispondere per effetto del comportamento imputabile all'appaltatore stesso.
Pertanto, la clausola non esonera il committente dalla responsabilità verso i terzi danneggiati, nel caso in cui il committente omette di esercitare la dovuta vigilanza sull'effettiva attuazione delle misure anti-intrusione, quali per esempio l'illuminazione notturna, la guardianìa eccetera.
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