Il TAR Lazio, Prima Sezione, ha pubblicato il 18 marzo 2022 la sentenza n. 03132/2022 sul ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri di Roma in difesa degli Ingegneri per l’annullamento delle “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”, approvate dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 17 aprile 2020, nella parte in cui prevedono che “… le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista”.
Il TAR Lazio ha accolto in pieno il ricorso promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Roma, ritenendo che la norma primaria (art. 59 d.P.R. n. 380/2001), a differenza di quanto argomentato dal Consiglio Superiore del LL.PP., non preveda alcuna riserva di competenza in favore dei laboratori per le prove non distruttive sulle costruzioni esistenti, ma contempla la mera possibilità che i suddetti laboratori siano autorizzati, ove in possesso dei requisiti di legge, ad effettuare le prove non distruttive in situ su strutture esistenti, “in aggiunta” ai soggetti già legittimati a svolgere tali accertamenti e non già “in sostituzione” degli stessi.
Sulle motivazioni molto significativo – sottolinea l’Ordine degli Ingegneri di Roma – è il seguente brano della sentenza: “La disposizione impugnata prevede quindi, in assenza di una espressa opzione normativa in tal senso, che i singoli ingegneri non siano abilitati all’effettuazione delle prove in questione, giacché a tal fine dovrebbero riorganizzare la loro attività professionale per svolgerla non più in forma singola, bensì necessariamente in forma imprenditoriale, come laboratori, dovendo soddisfare i “requisiti minimi” dettati dalla Circolare n. 633/2019 per l’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale, ovvero un organico minimo di almeno 5 unità (punto 3), locali idonei (punto 4) e dotazione di cospicua attrezzatura e strumentazione (punto 6). Ne consegue che non può sostenersi che “anche le persone fisiche” possano richiedere l’autorizzazione ministeriale e così continuare a operare, come dedotto dagli intervenienti, poiché i requisiti per l’autorizzazione presuppongono una struttura imprenditoriale con un minimo di dipendenti e il par. 1.2) della circolare n. 633/2019 prevede che “Il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico”, con ciò evidentemente imponendo, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione citata, l’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale.”
Lo stesso Collegio giudicante ha discusso e pronunciato la sentenza n. 03134/2022, pubblicata sempre il 18 marzo 2022, che annulla i paragrafi 8.5.3, 11.2.2 e 11.2.5.3 delle NTC 2018 nelle parti in cui prevedono la riserva ai laboratori con riferimento alla effettuazione dei prelievi.
Ciò consente di fatto ai professionisti ingegneri di effettuare i prelievi di materiali su costruzioni esistenti, restituendo agli stessi ruoli e competenze erose con gli ultimi provvedimenti.
Le due sentenze sono disponibili in allegato.