Dal 2 novembre 2019 è obbligatoria la marcatura CE delle porte tagliafuoco pedonali esterne (rif. EN 14351-1 e EN 16034) e delle porte tagliafuoco commerciali, industriali e da garage (rif. EN 13241 e EN 16034).
Lo segnala l'Associazione ACMI, la quale precisa che, come indicato dal regolamento Prodotti da costruzione CPR 305/11, la data di riferimento per la marcatura CE dei prodotti tagliafuoco sopra citati è quella di prima commercializzazione del prodotto. A tale proposito evidenzia che la definizione di porta pedonale esterna è, conformemente alla stessa norma EN 14351-1: “Porta che separa il clima interno dal clima esterno di una costruzione, il cui impiego principale è il passaggio di pedoni”.