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Poteri commissariali ai sindaci per l'edilizia scolastica: la nota di lettura dell'Anci

Analisi dettagliata dell'articolo 7 ter del decreto sulla scuola convertito in legge

martedì 9 giugno 2020 - Redazione Build News

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Una delle norme più significative per i Comuni, inserita nella Legge 6 giugno 2020 n. 41 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (LEGGI TUTTO), è l’articolo recante misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica (art.7 ter). L'Anci in una nota di lettura analizza il testo più dettagliatamente.

Articolo7-ter
(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica)


1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

a) vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;

d) promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Commento dell'Anci

La norma in commento affida poteri extra ordinem a tutti i Sindaci, anche di Città Metropolitane e ai Presidenti di Provincia, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

Per l’individuazione di tali poteri, la norma rinvia a quelli dei Commissari Straordinari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del DL n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019 (cd Sbloccacantieri).

Il rinvio dinamico ai poteri di cui alla succitata norma fa sì che tutti i Sindaci, anche Metropolitani, e i Presidenti di Provincia, per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, possano:

- assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione di lavori, anche sospesi;

- provvedere all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando anche in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.

L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali tuttavia il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni (in luogo dei 90 previsti dall’articolo 17bis della legge 241/90), decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati ( silenzio assenso), nonchè per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

Va sottolineato come la norma in commento debba coordinarsi anche con la semplificazione prevista all’articolo 264 del DL 34/2020, laddove prevede che comunque, nei casi di silenzio assenso, ovvero conferenze dei servizi semplificata e simultanea, il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso.

Sempre attraverso il rinvio dinamico della disposizione in commento al comma 3 dell’articolo 4 del Decreto Sbloccacantieri surrichiamato, i Sindaci, anche metropolitani, nonché i Presidenti di Provincia, assumono direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi “de quibus”, i Sindaci, anche metropolitani e i Presidente di Provincia, direttamente, possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Il verbale, redatto con tali modalità, ha valenza di atto impositivo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.

Alla deroga generica di cui all’articolo 4 dello Sbloccacantieri, va osservato che la norma in commento, precisa deroghe specifiche.

In particolare, sono previste le seguenti deroghe ad alcuni articoli del Codice dei Contratti:

- art. 32 commi 8 9 11 e 12: non vi è necessità di rispettare alcun termine decorrente dall’efficacia dell’aggiudicazione prima di procedere alla stipula dei contratti d’appalto, né obbligo del rispetto di tutti i vincoli di motivazione per la consegna d’urgenza dei lavori. I contratti possono essere inoltre stipulati anche in pendenza di ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale istanza cautelare anche in pendenza degli esiti dei controlli successivi;

- art. 33 comma 1: si può procedere alla stipula del contratto anche in base alla proposta di aggiudicazione, senza attendere l’approvazione formale della stessa;

Tutti i contratti così stipulati, sono sottoposti a condizione risolutiva espressa nel caso in cui sopravvenga documentazione interdittiva in base ad accertamenti antimafia.

- art 37: come già possibile in base al DL n.32/2019, convertito in legge n. 55/2019, viene ribadita la deroga all’obbligo di aggregazione dei Comuni non Capoluogo nonché di ricorso a Centrali Uniche di Committenza;

- art. 60: nei casi di procedure aperte per affidamenti di appalti fino alla soglia comunitaria (euro 5.350.000 per i lavori) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 10 giorni dalla trasmissione del bando di gara;

- artt. 77 e 78: non vi è obbligo di nominare una Commissione di soli esperti nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa né di utilizzare l’Albo dei Commissari ANAC, peraltro già oggetto di autonoma sospensione;

- art. 95, comma 3: è possibile utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in deroga a quanto prevede il codice appalti in materia.

Infine, i Sindaci, Presidenti delle province e Sindaci delle Città metropolitane devono: vigilare sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto del cronoprogramma dei lavori; promuovere accordi di programma e conferenze di servizi, o partecipare alle stesse attraverso un proprio delegato; invitare alle conferenze di servizi anche soggetti privati in caso si ravvisino le necessità; promuovere l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

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