Con il provvedimento n. 110854 del 7 aprile 2022, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato al 19 aprile 2022 il termine per l'invio, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2021, dei dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
L’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha individuato nel 16 marzo il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente ai fini della dichiarazione precompilata, ivi comprese le comunicazioni effettuate dai soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 83833 del 16 marzo 2022 è stato prorogato, dal 16 marzo al 7 aprile, il termine di cui al citato articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete, in considerazione degli aggiornamenti del tracciato di comunicazione dei dati per recepire le modifiche normative introdotte agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Per le medesime esigenze, considerato che l’articolo 10-quater, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, introdotto dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, proroga dal 30 aprile al 23 maggio 2022 la data a partire dalla quale l’Agenzia rende disponibile la dichiarazione precompilata 2022 relativa all’anno 2021, con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, vengono ulteriormente prorogati al 19 aprile 2022, esclusivamente con riferimento ai dati relativi all’anno 2021, i termini previsti per la trasmissione dei dati in oggetto, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.
Il provvedimento – in allegato - è stato adottato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.