Fisco

Precontenzioso, in Gazzetta il nuovo regolamento Anac per il rilascio dei pareri

Pubblicati sul sito dell'Anac anche i chiarimenti sulle modalità di trattazione delle istanze pregresse

mercoledì 19 ottobre 2016 - Redazione Build News

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 245 di oggi 19 ottobre, è stato pubblicato il nuovo Regolamento dell'Autorità anticorruzione per il rilascio dei pareri di precontenzioso come disposto da Codice dei contratti e delle concessioni (art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Il Regolamento, in vigore dal 20 ottobre 2016 e pubblicato anche sul sito dell'Anac, è accompagnato da un Comunicato del Presidente che specifica le modalità di trattazione delle istanze pregresse.

L’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone che «Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo».

A seguito della novellata disciplina dell’istituto introdotta dal nuovo Codice dei contratti, l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso ha subito significative modifiche. Tra queste, di particolare impatto la previsione della comunicazione, da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima (articoli 3, comma 2 e 4, comma 2), come raccomandata dal Consiglio di Stato nel parere 14 settembre 2016 n. 1920, stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio.

In ragione di ciò, l'Anac comunica che “le istanze pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento sopra indicato, qualora permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al rilascio del parere, andranno riformulate e riproposte a firma di soggetti legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo informatico.”

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