Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 431/9 del 21 dicembre 2020 è pubblicato il Regolamento delegato (Ue) 2020/2155 della Commissione del 14 ottobre 2020, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un sistema comune facoltativo dell’Unione europea per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza.
Questo regolamento – IN ALLEGATO - istituisce un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza, ossia definisce l’indicatore di predisposizione all’intelligenza e la metodologia comune per calcolarlo. La metodologia consiste nel calcolare i punteggi di predisposizione degli edifici o delle unità immobiliari all’intelligenza per ottenere la valutazione della predisposizione all’intelligenza di detti edifici o unità immobiliari.
Questo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Sullo stesso numero della GUUE è pubblicato anche il Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/2156 della Commissione del 14 ottobre 2020, che specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza.
Di seguito riportiamo gli articoli da n. 3 a n. 10 di questo secondo regolamento (IN ALLEGATO).
Articolo 3 Accreditamento e qualifica degli esperti dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza
1.Qualora decidano di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza, gli Stati membri possono decidere che gli esperti accreditati o qualificati per il rilascio degli attestati di prestazione energetica, o per l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento dell’aria, degli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, o per lo svolgimento degli audit energetici a norma della direttiva 2012/27/UE, sono competenti anche per il rilascio dei certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza. In tal caso, gli Stati membri possono decidere di fissare prescrizioni supplementari per la qualifica degli esperti ai fini del rilascio dei certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza, in particolare per quanto concerne la loro formazione.
2.Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulle qualifiche degli esperti incaricati di valutare la predisposizione all’intelligenza.
3.Se del caso, gli Stati membri possono mettere a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati o accreditati o elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono i servizi di tali esperti. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare gli stessi strumenti previsti per gli esperti in materia di certificazione della prestazione energetica e di ispezioni a norma dell’articolo 17 della direttiva 2010/31/UE.
Articolo 4 Emissione del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza e condizioni d’uso
1. Qualsiasi operatore economico può chiedere agli esperti di cui all’articolo 3 una valutazione e un certificato relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza dell’edificio o dell’unità immobiliare in questione.
2. L’esperto verifica l’affidabilità delle informazioni raccolte per valutare la predisposizione dell’edificio o dell’unità immobiliare all’intelligenza e per il rilascio del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza.
3. Se del caso, al momento di valutare la predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza, l’esperto può tener conto di altri indicatori regionali o nazionali e dei relativi metodi di valutazione.
4.Il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è rilasciato solo in base alla valutazione di un esperto qualificato o accreditato.
5.Il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza comprende gli elementi elencati nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/2155.
6.Il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è valido al massimo dieci anni. Tuttavia, in caso di modifica significativa in un edificio o un’unità immobiliare, tale da incidere sulla valutazione iniziale della predisposizione all’intelligenza, è raccomandato un nuovo certificato.
Articolo 5 Abbinamento con la certificazione della prestazione energetica e con i regimi di ispezione
1.Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza possono abbinare il rilascio del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza con il sistema di certificazione della prestazione energetica o con il regime per l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento dell’aria, degli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, o con il loro sistema di audit energetici a norma della direttiva 2012/27/UE.
2.Gli Stati membri possono decidere di rendere obbligatoria l’abbinamento di tali sistemi, nel qual caso il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è rilasciato ogni volta che è necessario rilasciare un attestato di prestazione energetica o che si deve procedere ad un’ispezione o un audit; oppure possono decidere che l’abbinamento sia facoltativo, nel qual caso il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è rilasciato solo su richiesta dell’operatore economico.
3.Gli Stati membri, se scelgono di abbinare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza con il sistema di certificazione della prestazione energetica, di ispezione o di audit energetico, possono avvalersi del sistema di controllo indipendente già in funzione per tale sistema.
Articolo 6 Autovalutazione
1.Entro il 1o aprile 2021 la Commissione mette a disposizione sul proprio sito web un quadro che consente ai proprietari e agli utenti di edifici e agli altri portatori di interessi di valutare la predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza. Gli Stati membri possono adattare o integrare il quadro per usarlo nel contesto nazionale.
2.La valutazione della predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza da parte dei proprietari o degli utenti dell’edificio o di altri portatori di interessi senza l’intervento di un esperto non può comportare il rilascio di un certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza.
Articolo 7 Monitoraggio e promozione del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza
1.Se gli Stati membri decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza, gli esperti che operano nel territorio del rispettivo Stato membro o dei rispettivi Stati membri comunicano alle autorità nazionali o, se del caso, regionali dei rispettivi Stati membri i dati sui certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza che rilasciano, conformemente all’allegato del presente regolamento.
2.Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema trasmettono ogni anno alla Commissione il numero di certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza rilasciati sul loro territorio e le relative statistiche, secondo quanto stabilito nell’allegato del presente regolamento.
3.Previa consultazione con gli Stati membri, con gli esperti e i portatori di interessi e sulla base dei dati forniti dagli esperti, la Commissione monitora la diffusione sul mercato del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza.
4.Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza possono adottare misure supplementari per promuoverne l’adozione. Le misure possono essere definite e comunicate nel contesto delle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste all’articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE.
Articolo 8 Prova del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza
1.Gli Stati membri possono avviare una fase di prova non vincolante del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza a livello nazionale.
2.Le fasi di prova nazionali possono iniziare dall’entrata in vigore del presente regolamento.
3.Gli Stati membri che effettuano una fase di prova a livello nazionale presentano alla Commissione una relazione sui riscontri ricevuti fino a 6 mesi dopo la conclusione della fase di prova.
4.Tutti le modalità delle fasi di prova nazionali sono definite dagli Stati membri. Esse comprendono, tra l’altro, la durata, l’introduzione graduale, i tipi di edifici e le zone geografiche interessati, gli aspetti del quadro dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza che sono sottoposti a prova, le modalità di raccolta dei riscontri, i criteri per la scelta degli esperti che effettuano le valutazioni dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza, la decisione di istituire o meno un sistema di controllo indipendente nella fase di prova, la decisione di rilasciare o meno certificati durante la fase di prova e di metterli o meno a disposizione degli operatori economici e, se del caso, la designazione di un soggetto terzo per gestire la fase di prova.
5.Al termine delle fasi di prova nazionali gli Stati membri esaminano i risultati e decidono se attueranno il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza.
6.Gli Stati membri che prevedono di attuare una fase di prova nazionale informano prima la Commissione, indicando anche le modalità applicabili.
7.La Commissione sostiene gli Stati membri che attuano una fase di prova dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza a livello nazionale fornendo il quadro di riferimento di cui all’articolo 6 del presente regolamento e incoraggiando lo scambio di informazioni e di buone pratiche.
8.In consultazione con gli Stati membri, la Commissione monitora le fasi di prova del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza.
9.Gli Stati membri che scelgono di condurre la fase di prova possono includere nella relazione alla Commissione un’analisi o una valutazione dei dati raccolti dai propri esperti nazionali. Tali analisi o valutazioni nazionali sono prese in considerazione dalla Commissione allo scopo di sviluppare ulteriormente l’indicatore di predisposizione all’intelligenza e la relativa metodologia.
Articolo 9 Revisione
Se opportuno, la Commissione può rivedere il presente regolamento entro il 1o gennaio 2026 alla luce dell’esperienza acquisita e dei progressi compiuti nell’applicazione.
Articolo 10 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.