Sul portale del Cened di Regione Lombardia è attiva un'apposita pagina informativa, in costante aggiornamento, contenente le informazioni e delucidazioni (FAQ) riguardanti la predisposizione dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica) per l'accesso al Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio.
Si riportano di seguito le FAQ predisposte da Cened al fine di fornire assistenza agli utenti riguardo le modalità di accesso agli incentivi per gli interventi edilizi e di cui al Decreto Rilancio - DL del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con L.77 del 17/7/2020.
Le risposte potranno essere in seguito ulteriormente integrate e ampliate ad altri temi, in funzione del confronto di Regione Lombardia con gli Enti Centrali e delle delucidazioni che emergeranno.
1. Ai fini dell’accesso agli incentivi per gli interventi edilizi di cui al DL del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con L.77 del 17/7/2020, da chi devono essere redatti gli APE ante e post intervento?
Per immobili ubicati in Regione Lombardia è necessario redigere gli APE delle unità immobiliari interessate dagli interventi, ante e post intervento, attraverso le modalità definite dal D.d.u.o. 18 dicembre 2019 – n. 18546. Pertanto, tali APE devono essere redatti esclusivamente da professionisti iscritti all’elenco dei soggetti certificatori di Regione Lombardia, di cui al punto 17 del D.d.u.o. sopra citato.
Esclusivamente gli “APE convenzionali” redatti per edifici composti da più unità immobiliari nella loro interezza (Articolo 7 comma 2 del Decreto Requisiti – agosto 2020) possono essere predisposti da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori.
2. Ai fini dell’accesso agli incentivi per gli interventi edilizi e di cui al DL del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con L.77 del 17/7/2020, con quale modalità di calcolo devono essere redatti gli APE ante e post intervento, necessari ai fini della predisposizione della documentazione asseverata circa il rispetto dei requisiti previsti dal decreto stesso?
Il Decreto Requisiti Ecobonus e il Decreto Asseverazioni prevedono la necessità di produrre l’APE ante intervento e l’APE post intervento.
Per immobili ubicati in Regione Lombardia è necessario redigere gli APE attraverso le modalità definite dal punto 4.2 del D.d.u.o. 18 dicembre 2019 – n. 18546 e secondo quanto meglio precisato al punto 12 dell’Allegato A al DL. Pertanto, gli APE, ante e post intervento, devono necessariamente essere rilasciati dall’Organismo di accreditamento attraverso il Catasto Energetico degli Edifici Regionale.
Non è ammesso l’utilizzo della modalità di calcolo di cui al punto 4.3 del D.d.u.o 18 dicembre 2019 – n. 18546.
3. Per gli immobili ubicati in Lombardia, il cosiddetto “APE convenzionale” e di cui al punto 12.2 dell’Allegato A al decreto requisiti, predisposto in attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, previsto nel caso di interventi su edifici con più unità immobiliari, deve essere rilasciato dall’Organismo di accreditamento attraverso il Catasto Energetico degli Edifici Regionale?
No, tale documento deve essere predisposto secondo le indicazioni di cui al Decreto Requisiti Ecobonus e pertanto, a differenza degli APE predisposti per singole unità immobiliari, non viene generato attraverso il Catasto Energetico Edifici Regionale. In ogni caso, ai fini della redazione del cosiddetto “APE convenzionale”, è necessario produrre gli APE delle singole unità immobiliari, ante e post intervento, secondo le disposizioni regionali di cui al D.d.u.o. 18 dicembre 2019 – n. 18546. Infatti, ai fini della predisposizione dell’”APE convenzionale”, come precisato al punto 12.3 dell’Allegato A al Decreto Requisiti, la determinazione degli indici di prestazione energetica dell’edificio, considerato nella sua interezza, presuppone la necessità di calcolare gli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari che devono essere desunti dai relativi APE depositati nel CEER (riferimento Articolo 6, lettera g) e Allegato C del Decreto Requisiti Ecobonus).
4. In sostituzione del cosiddetto “APE convenzionale” di cui al punto 12.2 dell’Allegato A al Decreto Requisiti, predisposto in attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, è possibile utilizzare l’APE riferito a più unità immobiliari e previsto dal D.d.u.o. 18 dicembre 2019 – n. 18546 nel caso di contratti Servizio Energia – Servizio Energia “Plus” o nel caso di contratti relativi alla gestione di impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici?
No, non è possibile utilizzare tali APE in sostituzione del cosiddetto “APE convenzionale”. Pertanto, è necessario redigere l’APE convenzionale secondo le indicazioni di cui al Decreto Requisiti. In ogni caso, ai fini della redazione del cosiddetto “APE convenzionale”, è necessario produrre gli APE delle singole unità immobiliari, ante e post intervento, secondo le disposizioni regionali e di cui al D.d.u.o. 18 dicembre 2019 – n. 18546. Infatti, ai fini della predisposizione dell’APE convenzionale, come precisato al punto 12.3 dell’Allegato A al Decreto Requisiti, la determinazione degli indici di prestazione energetica dell’edificio, considerato nella sua interezza, presuppone la necessità di calcolare gli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari.
5. È necessario depositare l’APE “convenzionale” nel Catasto Energetico Edifici Regionale?
No, l’APE “convenzionale” non è sottoposto all’obbligo di deposito presso il Catasto Energetico Edifici Regionale. Rimane tuttavia l’obbligo di depositare presso il CEER l’APE delle singole unità immobiliari interessate dagli interventi (si veda l’Articolo 7 comma 1del Decreto Requisiti).
http://www.cened.it/superbonus110
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