Nella riunione di venerdì 11 febbraio 2022, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge della Regione Lombardia n. 23 del 16/12/2021, “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021”, in quanto talune disposizioni in materia di paesaggio, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea, violano gli articoli 3, 5, 117, primo comma e secondo comma, lett. p) ed s), e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione.
L’articolo 6, comma 1, lettera a) della suddetta legge regionale, apporta modifiche e integrazioni all’articolo 154 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, che disciplina, nell’ambito del Titolo X “Multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”, i locali da destinare ad attività agrituristiche.
La norma sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 154 “È, altresì, consentito, per una sola volta, l’ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda di pavimento destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione.” – con il seguente: "È, altresì, consentito, per una sola volta, l’ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, già destinati o da destinare all'attività agrituristica.".
In virtù di tale modifica il comma 3 dell’articolo 154 risulta così formulato: “3. Il riuso degli immobili rurali destinati ad agriturismo, anche distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. È, altresì, consentito, per una sola volta, l'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, già destinati o da destinare all'attività agrituristica.”.
La modifica introdotta dall’articolo 6 della legge in questione ha l’effetto di ampliare la portata della disposizione di cui al citato articolo 154.
Se, infatti, anteriormente alla stessa, ad essere consentito era solo l’ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda di pavimento destinata a uso agrituristico, odiernamente ad essere consentito è l’ampliamento, sempre nella misura massima del dieci per cento, della superficie lorda dei fabbricati non solo già destinati, ma anche da destinare, in futuro, all’attività agrituristica.
La previsione in esame introduce, quindi, una premialità volumetrica a regime, destinata a trovare applicazione nelle zone agricole; premialità che risulta di rilevante entità in rapporto ai ristretti limiti di densità edilizia previsti in tali aree (cfr. articolo 7, n. 3, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e articolo 59 della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005). Tale premialità – osserva il Governo nazionale - è prevista in modo indiscriminato, prescindendo da qualsiasi valutazione degli specifici contesti, i quali non di rado consistono in ambiti di particolare pregio paesaggistico.
Secondo il Governo nazionale, il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 154 della legge n. 31 del 2008, per come sostituito dall’articolo 6 della legge regionale n 23 del 2021, risulta manifestamente affetto da illegittimità costituzionale.