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Prestazione energetica degli edifici, l'Emilia-Romagna modifica le regole

Modificato l'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di cui alla Dgr n. 967/2015

venerdì 4 novembre 2016 - Redazione Build News

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Sul B.U. R. Emilia Romagna Parte II n. 329 del 3 novembre 2016, è pubblicata la Deliberazione di Giunta regionale n. 1715 del 24 ottobre 2016 “Modifiche all’”Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015.”

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 20 luglio 2015 “Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio, ai sensi del citato art. 25 della Legge Regionale 26/2004 e s.m.

Si è quindi reso necessario un intervento di natura meramente tecnica per l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni di cui alla citata DGR 967/2015, a seguito:

- della successiva evoluzione normativa a livello sovraordinato, al fine di garantire l'armonizzazione delle disposizioni regionali con la disciplina nazionale in materia;

- del manifestarsi in fase applicativa di alcune necessità di chiarimento ed approfondimento, anche conseguenti ad inesattezze di tipo redazionale.

Tali modifiche “sono essenziali ed urgenti, per garantire l’armonica applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica nel territorio regionale in coerenza con l’evoluzione normativa sovraordinata, in modo tale da mantenere gli obiettivi di qualità energetica che la Regione Emilia-Romagna si è posta, minimizzando nel contempo gli effetti e le ripercussioni che il rispetto di tali requisiti comporta nelle attività economiche inerenti il settore delle costruzioni.”

Le modifiche approvate sono riportate all’Allegato 1 ed all’Allegato 2 in forma di testo coordinato delle parti modificate.

La deliberazione – IN ALLEGATO - entra in vigore dopo la sua pubblicazione nel BUR.

ALLEGATO 1 - MODIFICHE ALLA DGR 967/2015

1. Modifiche all'Allegato “Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”

1.1 All'art. 5 comma 4 dopo le parole “Nel caso di edifici di nuova costruzione” sono aggiunte le parole “o di ristrutturazione importante di primo livello”

1.2 All'art. 5 comma 5 dopo le parole “Delle medesime condizioni previste al comma 4 beneficiano gli interventi di riqualificazione energetica” sono aggiunte le parole “o di ristrutturazione importante di secondo livello”

1.3 All'art. 5 comma 6 dopo le parole “nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto” sono aggiunte le parole “e nel caso di intervento di isolamento dall’interno”

1.4 All'art. 7 comma 1 dopo la parola “rispettati” sono aggiunte le parole “i requisiti previsti al punto B.8 dell'Allegato 2.” ed è eliminato il testo delle lettere a) e b).

1.7 All'art. 7 dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2 con il seguente testo “Gli edifici di nuova realizzazione devono possedere le caratteristiche di cui al comma 1 entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici.”

2. Modifiche all'Allegato 1 “Definizioni e Termini” dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

2.1 La definizione di “rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento” è sostituita dalla seguente: “rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento (o teleraffreddamento): infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffrescamento (o raffreddamento) di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;”

2.2 La definizione di “superficie utile energetica” è sostituita dalla seguente “superficie utile energetica o climatizzata: ai fini della determinazione degli indici di prestazione energetica, si intende la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione invernale e/o estiva ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è la superficie di riferimento da utilizzarsi al denominatore di tutti gli indici di prestazione energetica di tutti i servizi.”

3. Modifiche all'Allegato 2 “Requisiti minimi di prestazione energetica” dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

3.1 Il comma 2 del punto A.5.1 “Impianti a biomassa” è eliminato.

3.1 Il testo del punto A.5.2 “Pompe di calore” è sostituito dal seguente: “Ai fini della determinazione dell’indice di prestazione energetica globale totale EPgl,tot, la quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili, ERES, di origine aerotermica, geotermica o idrotermica, è calcolata in base ai criteri di cui alla normativa tecnica vigente in materia.” e viene eliminato il testo delle successive lett. a) e lett. b).

3.2 Al punto A.5.2 “Pompe di calore” comma 1 lett. a) il testo dell'alinea “η è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria indicato nella tabella di cui all’Allegato 3 art. 2 comma 3 punto g.” è sostituito dal testo seguente: “η è l’inverso del fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria totale indicato nella tabella di cui all’Allegato 3 art. 2 comma 3 punto g.”

3.3 Al punto B.7.1 “Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili”, al comma 5 lettera b) prima delle parole “con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ...” sono aggiunte le parole “ad eccezione degli interventi per i quali occorre rispettare i requisiti di cui al requisito B.8,”

3.4 Al punto B.8 “Requisiti degli edifici ad energia quasi zero” al comma 1 lett. b) il riferimento al punto B.7 è sostituito con il riferimento al punto B.7.1 comma 2 lett. b)

3.5 Al punto D.1.2 “Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache orizzontali o inclinate superiori” al comma 1 prima delle parole “Il valore della trasmittanza termica ...” sono aggiunte le parole “ Ad eccezione della categoria E.8,”

3.6 Al punto D.1.6 “Condizioni particolari” al comma 2 la parola “moltiplicata” è sostituita dalla parole “divisa”

3.7 Al punto D.3 “Integrazione FER” al comma 1 dopo le parole “per la produzione di acqua calda sanitaria” è aggiunta la frase “salvo che l'installazione dei necessari sistemi tecnici risulti non praticabile o non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459: in tali casi, sono prese in considerazione soluzioni alternative efficienti in termini di costi. Tali valutazioni devono essere espresse dal progettista nella relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 2 dell’Atto”

3.8 Al punto D.5.1 “Requisiti degli impianti termici di climatizzazione invernale” al comma 1 lett. a) il riferimento al punto B.2.b.2. è sostituito con il riferimento al punto B.2.2.2

3.9 Al punto D.6 “adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione” al comma 1 lett. c) le parole “dalla norma UNI EN 834” sono sostituite dalle parole “dalle norme tecniche vigenti“

3.10 Al punto D.6 “adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione” al comma 1 lett. d) al testo esistente sono aggiunte le frasi “Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali che alla data del 1° ottobre 2015 risultino già dotati dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), ove si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.”

4. Modifiche all'Allegato 3 “Metodi di calcolo per la verifica dei requisiti di prestazione energetica” dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

4.1 All'art. 2 comma 3 punto c), dopo l'alinea “- in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all’utilizzo di tale macchina ad esclusione dell’energia assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione di calore utile per l'impianto;“ viene aggiunta l'alinea seguente: “- in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei consumi relativi agli ausiliari elettrici; “

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