Con la Legge europea per il 2021 – Legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 – la Regione Emilia-Romagna detta disposizioni attuative della Direttiva UE/2018/844 del 30 maggio 2018 di modifica della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, come recepita dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, mediante l’adeguamento della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia).
La rubrica del capo II del titolo IV della citata legge regionale n. 26 del 2004 è sostituita dalla seguente: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.”.
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. L’articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 Requisiti di prestazione energetica degli edifici
1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013, al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nonché di promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica per la progettazione e realizzazione di:
a) edifici di nuova costruzione;
b) edifici esistenti sottoposti a intervento edilizio, ivi compresa l’installazione di nuovi impianti;
c) elementi edilizi o sistemi tecnici per l’edilizia rinnovati o sostituiti.
(…)”
QUALIFICAZIONE DEGLI INSTALLATORI DEGLI ELEMENTI EDILIZI E DEI SISTEMI TECNICI PER L'EDILIZIA. Il testo dell’articolo 23 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 23 Qualificazione degli operatori
1. Nell’ambito delle proprie competenze, e coerentemente con le disposizioni nazionali in materia di cui al comma 1 ter dell’articolo 4 ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), la Regione promuove la qualificazione degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire la loro adeguata competenza e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. I piani ed i programmi di cui all’articolo 9 definiscono le modalità attraverso cui l’ammissibilità degli interventi ivi previsti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti da parte dell’operatore che installa tali sistemi.”.
In allegato la legge regionale 20 maggio 2021, n. 4