Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 127/34 del 16 maggio 2019, è pubblicata la Raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione europea dell'8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici.
La direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia («direttiva Prestazione energetica nell'edilizia» o «la direttiva») obbliga gli Stati membri ad adottare strategie di ristrutturazione a lungo termine e fissa i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti.
La direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica («direttiva Efficienza energetica») contiene disposizioni relative alla ristrutturazione di edifici e strategie a lungo termine per la mobilitazione di investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale.
Le direttive Prestazione energetica nell'edilizia e Efficienza energetica sono state modificate dalla direttiva (UE) 2018/844, entrata in vigore il 9 luglio 2018. L'articolo 2 bis della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia definisce un quadro d'azione per le strategie di ristrutturazione a lungo termine (SRLT) per sostenere il rinnovamento del parco immobiliare nazionale con edifici ad alta efficienza energetica e decarbonizzati entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi di tutti gli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (NZEB, Nearly Zero-Energy Building). In conformità con la direttiva, le strategie verranno sostenute da meccanismi finanziari per la mobilitazione degli investimenti nella ristrutturazione di edifici necessari per il raggiungimento di questi obiettivi.
In conformità con l'articolo 10 della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia, sono necessarie politiche e misure per:
a) ancorare le misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti;
b) consentire la raccolta di dati relativi al consumo di energia, misurato o calcolato, di determinati edifici; e
c) mettere a disposizione dati aggregati e resi anonimi.
Conformemente all'articolo 20 della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia, è necessario fornire informazioni a proprietari o locatari di edifici o di unità abitative mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti.
La direttiva Prestazione energetica nell'edilizia delinea un quadro generale comune per la definizione della prestazione energetica degli edifici, stabilendo anche gli indicatori e i calcoli da utilizzare. Le presenti linee guida ne supportano l'applicazione corretta nei quadri normativi regionali e nazionali e rispecchiano le opinioni della Commissione. Esse non modificano gli effetti giuridici della direttiva Prestazione energetica nell'edilizia e non recano pregiudizio all'interpretazione vincolante degli articoli 2 bis, 10 e 20 e dell'allegato I da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.
In sede di recepimento dei requisiti fissati dalla direttiva (UE) 2018/844 gli Stati membri dovrebbero attenersi alle linee guida di cui all'allegato della presente raccomandazione.
In allegato la Raccomandazione