È attualmente all'esame del Senato la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia.
La proposta di direttiva sarà esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Ue secondo la procedura legislativa ordinaria. Al Parlamento europeo è stata assegnata alla Commissione industria, ricerca ed energia. Il Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia lo scorso 5 novembre ha svolto una prima discussione informale sul pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" presentato dalla Commissione europea nel corso della riunione.
Il dossier del Servizio studi del Senato fornisce una sintesi dettagliata della proposta, che si compone di 5 articoli e di un allegato.
MODIFICHE DA APPORTARE ALLA DIRETTIVA 2010/31/UE. L'articolo 1 reca le modifiche da apportare alla direttiva 2010/31/UE. In primo luogo viene modificato l'articolo 2, contenente le definizioni, al fine di estendere quella di "sistema tecnico per l'edilizia" alla produzione di energia elettrica in loco e alle infrastrutture in loco per l'elettromobilità.
Viene inserito l'articolo 2-bis recante la "Strategia di ristrutturazione a lungo termine", nel quale è confluito l'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE, che impone agli Stati membri strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale. In base all'articolo 2-bis gli Stati membri dovranno stabilire una tabella di marcia per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione degli edifici entro il 2050, prevedendo tappe intermedie precise fissate al 2030. La Strategia di ristrutturazione a lungo termine sarà presentata conformemente ai piani integrati per l'energia e il clima previsti dalla proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, facente parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei". Per orientare le decisioni di investimento, gli Stati membri potranno aggregare progetti per facilitare gli investimenti, ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato e usare fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a fallimenti di mercato.
L'articolo 6, riguardante gli edifici di nuova costruzione, viene snellito con la soppressione dell'obbligo, ritenuto obsoleto, di valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi di efficienza energetica. Gli edifici di nuova costruzione dovranno d'ora in poi rispondere all'obbligo generale di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica.
L'articolo 8, sugli impianti tecnici per l'edilizia, viene aggiornato per tenere conto della nuova definizione di "sistemi tecnici per l'edilizia". Vengono inserite nuove disposizioni che introducono requisiti relativi all'elettromobilità, in base alle quali negli edifici non residenziali (nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti) con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci deve essere dotato di punti di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/Ue sulle infrastrutture per i combustibili alternativi. Tale disposizione si applicherà a partire dal 2025. Gli Stati membri potranno scegliere se esentare da tale norma gli edifici di proprietà delle PMI o da queste occupati. Per gli edifici residenziali con più di dieci posti auto (nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti) è previsto un sistema di pre-cablaggio che consenta di installare punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascuno dei posti auto. Gli Stati membri potranno esentare da tale obbligo gli edifici pubblici già disciplinati dalla direttiva 2014/94/Ue. L'articolo prevede poi che una volta installato, sostituito o migliorato un sistema tecnico per l'edilizia, la prestazione energetica globale venga valutata, documentata e trasmessa al proprietario dell'edificio ai fini del rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvederanno affinché queste informazioni siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica. L'articolo 8 introduce inoltre un indicatore di intelligenza che rileva le caratteristiche di flessibilità, funzionalità e capacità risultanti dai dispositivi intelligenti e traduce la capacità dell'edificio di adeguare il funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete, migliorandone le prestazioni.
L'articolo 10, relativo agli incentivi finanziari, viene integrato al fine di includere l'uso degli attestati di certificazione energetica per calcolare il risparmio risultante dalle ristrutturazioni finanziate dallo Stato confrontando gli attestati prima e dopo la ristrutturazione. Gli attestati di prestazione energetica saranno conservati in una banca dati che consentirà di tracciare il consumo effettivo di energia per gli edifici pubblici con superficie superiore a 250 m2.
Agli articoli 14 e 15, in materia di ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, viene soppressa l'opzione che prevede misure alternative alle ispezioni periodiche (ad esempio ispezioni più frequenti, consulenze sulla sostituzione delle caldaie). Alternativamente alle ispezioni periodiche gli Stati posso introdurre dei sistemi di automazione e controllo, per gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh, in grado di monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso di energia, confrontare l'efficienza energetica degli edifici, consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all'edificio. Analogamente, per gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati con una potenza superiore a 100Kw gli Stati membri potranno prevedere un sistema di monitoraggio elettronico continuo, che misura l'efficienza dei sistemi e funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.
L'articolo 19, sulla revisione, è modificato al fine di prevedere un riesame delle norme entro il 1° gennaio 2028.
L'articolo 20, relativo all'informazione, viene ritoccato al fine di snellire le tipologie di dati che gli Stati membri devono fornire ai proprietari o locatari di edifici.
L'articolo 23, riguardante l'esercizio di delega alla Commissione europea, viene modificato conferendo alla Commissione europea un potere di delega a tempo indeterminato.
GLI ARTICOLI DA 2 A 5. L'articolo 2 prevede la soppressione dell'articolo 4 della direttiva 2012/27/Ue.
L'articolo 3 prevede che gli Stati membri recepiscano la direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
L'articolo 4 stabilisce la tempistica per l'entrata in vigore della direttiva, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 5 specifica che tutti gli Stati membri sono destinatari della direttiva.
MODIFICATI GLI ALLEGATI I E II. L'Allegato modifica gli Allegati I e II della direttiva riguardanti rispettivamente il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e i sistemi di controllo indipendente per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.
In particolare l'Allegato I viene aggiornato al fine di migliorare la trasparenza e la coerenza della definizione di prestazione energetica e per assicurare livelli minimi di salute e di comfort definiti dagli Stati membri.
L'Allegato II viene integrato con disposizioni relative all'inserimento delle informazioni nelle banche dati nazionali ai fini del monitoraggio e della verifica.