Nella seduta di giovedì 23 aprile 2020 le commissioni Attività produttive (X) e Politiche dell'Unione europea (XIV) della Camera dei deputati hanno dato i loro pareri sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Ecco i due pareri:
IL PARERE DELLA COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
“La X Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Atto n. 158);
ricordato che:
Il decreto legislativo n. 192 del 2005 ha introdotto nell'ordinamento nazionale le prescrizioni europee relative alla prestazione energetica degli edifici, secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE (Energy Performance of Buildings Directive o EPBD);
la direttiva su citata è stata, successivamente, aggiornata dalla Direttiva 2010/31/UE (EPBD II), che è stata trasposta nell'ordinamento nazionale dal decreto-legge n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, che ha modificato il decreto legislativo n. 192 del 2005;
lo schema di decreto legislativo in oggetto è ora volto a recepire nell'ordinamento giuridico nazionale le disposizioni introdotte dalla Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD III), modificativa della precedente Direttiva in materia, Direttiva 2010/31/UE (cd. EPBD II) e della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
la Direttiva (UE) 2018/844 provvede dunque ad un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell'edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE, nonché ad una trasposizione in quest'ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle disposizioni prima contenute nella Direttiva 2012/27/UE, relative alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare;
lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 23 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che disciplina i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in questione;
preso atto che:
le modifiche e gli aggiornamenti apportati dalla direttiva in oggetto afferiscono al pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come Clean Energy Package – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima;
gli interventi individuati nello schema di decreto si collocano in linea e in continuità con le iniziative europee e nazionali che mirano alla tutela dell'ambiente e al conseguimento dell'obiettivo di decarbonizzazione;
rilevato che:
l'articolo 2, comma 1, lettera f), capoverso h-quater) prevede, al fine di favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi e di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici, di mettere tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione;
relativamente alla nuova definizione introdotta dallo schema di decreto legislativo concernente i sistemi alternativi ad alta efficienza, l'articolo 3, comma 1, lettera d), capoverso l-triciesquinquies) li definisce quali «sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi»;
in materia di sicurezza dagli incendi, le modifiche apportate dall'articolo 5, comma 1, capoverso «f)», e dall'articolo 6, comma 1, lett. a), n. 2, capoverso «3-quinquies)» prevedono:
a) un'analisi della possibile integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio di incendio all'interno della «Strategia di ristrutturazione a lungo termine»;
b) per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, la predisposizione di requisiti che rispettino i parametri della sicurezza in caso di incendi attraverso l'aggiornamento quinquennale del decreto 26 giugno 2015 recante: «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis) dispone che il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede gli incentivi di cui al comma 1, dell'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, tenendo conto di vari criteri tra cui «la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione»;
in materia di uso di dati e informazioni anche per «finalità statistiche e di studio», l'articolo 8 dello schema di decreto introduce il nuovo articolo 4-quater al D.Lgs. n. 192/2005, che istituisce il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici e demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina delle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate per assicurare l'afflusso per via telematica dei dati presenti anche nel Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (articolo 8, comma 1, punto 4, capoverso e) dello schema di decreto),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti all'articolo 2, comma 1, lettera f), capoverso h-quater) in materia di informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della PA, l'opportunità di avviare campagne istituzionali su base nazionale per informare i suddetti soggetti relativamente ai risparmi finanziari, al maggiore benessere e comfort e al minor consumo di energia degli interventi di riqualificazione;
b) si valuti, all'articolo 3, comma 1, lettera d), capoverso l-triciesquinquies) di aggiungere, infine, le seguenti parole: «, free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico»;
c) si valuti all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 3-bis, lettera «f)» e all'articolo 6, comma 1, lett. a), n. 2, capoverso «3-quinquies)», in materia di requisiti per la sicurezza dagli incendi, l'opportunità di apportare modifiche volte a intervenire sul livello di reazione al fuoco dei materiali isolanti utilizzati negli interventi sugli involucri di edifici, nuovi o oggetto di ristrutturazione, aventi altezza superiore a 18 metri e sugli involucri degli edifici che ospitano le persone con capacità motoria ridotta quali ospedali, asili, case di riposo, oppure altri luoghi frequentati da un numero elevato di persone, prevedendo che essi debbano essere obbligatoriamente incombustibili;
d) si valuti all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), di aggiungere, infine, il seguente numero: «6) la riduzione dell'impronta di carbonio generata dal ciclo di vita del materiale impiegato o il minore livello di energia grigia degli inerti riciclati utilizzati per la ristrutturazione»;
e) si valuti all'articolo 8, comma 1, capoverso articolo 4-quater, comma 4, lettera e), di aggiungere dopo le parole «e) nel Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129» le seguenti parole: «alle utenze intestate agli utenti privati e alle Pubbliche amministrazioni, previa stipula di un protocollo d'intesa tra l'ENEA e l'Acquirente Unico S.p.A., sentiti l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e il Garante per la protezione dei dati personali», al fine di tutelare dati ed informazioni sensibili e scongiurare significative alterazioni delle dinamiche concorrenziali, oltreché gravi lesioni della privacy dei soggetti titolari dei dati medesimi.”
IL PARERE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA
“La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (atto n. 158);
premesso che:
lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD III), che provvede ad un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell'edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE (EPBD II), nonché ad una trasposizione in quest'ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle norme prima contenute nella direttiva 2012/27/UE relative alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare;
il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che reca i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in questione;
lo schema di decreto legislativo novella il decreto legislativo n. 192/2005, di recepimento della precedente normativa europea in materia di rendimento energetico nell'edilizia contenuta nella direttiva 2002/91/CE (EPBD I), che è stata successivamente abrogata dalla citata direttiva 2010/31/UE (EPBD II);
considerato che:
le modifiche e gli aggiornamenti apportati dalla direttiva 2018/844/UE, il cui termine per il recepimento è scaduto il 10 marzo 2020, afferiscono al pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come Clean Energy Package – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima;
la direttiva 2018/844/UE si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi unionali di riduzione delle emissioni di gas serra e di contribuire ad aumentare la sicurezza energetica, nella prospettiva di un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050;
per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono dotarsi entro il 2050 di misure tese a raggiungere l'obiettivo di lungo termine relativo alle emissioni di gas a effetto serra e a decarbonizzare il parco immobiliare, cui è riconducibile circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO2 nell'Unione;
nella comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640), oltre a preannunciare l'ulteriore revisione al rialzo dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la Commissione europea precisa che applicherà rigorosamente la normativa relativa alla prestazione energetica nel settore dell'edilizia, a partire da una valutazione delle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine degli Stati membri;
nell'ambito del Green Deal, la Commissione inoltre preannuncia la possibilità di includere le emissioni degli edifici negli scambi di quote di emissioni, nel contesto di un'azione di più ampio respiro intesa a garantire che i prezzi relativi delle diverse fonti di energia forniscano segnali adeguati per l'efficienza energetica;
nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare dell'11 marzo 2020 (COM(2020) 98 final), è altresì prospettato l'intendimento della Commissione di varare una nuova strategia generale per un ambiente edificato sostenibile volta, per un verso, a garantire la coerenza tra i settori strategici interessati (clima, efficienza energetica e delle risorse, gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione, accessibilità, digitalizzazione e competenze) e, per l'altro, a promuovere i principi di circolarità lungo l'intero ciclo di vita degli edifici;
segnalato che:
la Commissione europea, nell'esercizio dei poteri ad essa delegati dalla direttiva (UE) 2018/844 (d'ora in avanti «direttiva»), ha adottato la raccomandazione (UE) n. 2019/786, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici e la raccomandazione n. 2019/1019, del 7 giugno 2019, sull'ammodernamento degli edifici;
nella relazione illustrativa il Governo specifica che lo schema di decreto è stato predisposto ponendo particolare attenzione alle indicazioni fornite dalla Commissione europea in tali raccomandazioni;
osservato che:
l'articolo 5 dello schema introduce un nuovo articolo 3-bis nel D.Lgs. n. 192/2005, che disciplina la Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale, che diventa parte integrante del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC);
il PNIEC italiano, presentato alla Commissione europea a gennaio 2020, già illustra, in attesa del recepimento della direttiva, alcuni dati della nuova Strategia italiana di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare;
tra i contenuti specifici della Strategia, che ricalcano quelli elencati nell'articolo 1, punto 2), della direttiva 2018/844/UE, si prevede l'introduzione del sistema facoltativo di «passaporto» di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle risultanze dello studio della Commissione europea di cui all'articolo 19-bis della direttiva 2010/31/UE;
l'articolo 6 dello schema demanda a decreti ministeriali la definizione delle modalità per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, sulla base di alcuni criteri ivi elencati nell'ambito dei quali si prevede che entro il 1o gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, dovrà essere installato almeno un punto di ricarica, mentre la direttiva fa riferimento ad un «numero minimo» di punti di ricarica;
la direttiva demanda agli Stati membri il compito di facilitare l'accesso a meccanismi appropriati per sostenere la mobilitazione degli investimenti nella ristrutturazione necessaria a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica: a tale proposito, l'articolo 7 dello schema attribuisce all'ENEA e al Gestore Servizi Energetici S.p.a. (GSE) il compito di predisporre congiuntamente, e trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, un rapporto contenente proposte finalizzate a introdurre tali previsioni;
l'articolo 8 dello schema prevede che per l'istituzione del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici è stanziata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, cui si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.”
In allegato lo schema di decreto legislativo
Leggi anche: “Decreto attuativo della Direttiva 2018/844/UE EPBD III: parere favorevole dalla Conferenza Unificata”