Sul Supplemento n. 2 al B.U. n. 10/Sez. gen. del 05/03/2020 della Regione Trentino Alto Adige, è stata pubblicata la Deliberazione n. 130 del 21 febbraio 2020 della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, avente ad oggetto “Prestazione energetica nell’edilizia”.
Le disposizioni contenute in questa deliberazione danno attuazione alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia e alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, e successive modifiche.
Le disposizioni del provvedimento definiscono inoltre le seguenti caratteristiche tecniche e i seguenti provvedimenti di certificazione e monitoraggio in riferimento alla prestazione energetica nell'edilizia:
a) la metodologia di calcolo del rendimento energetico dell’involucro edilizio e della prestazione energetica degli edifici;
b) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
c) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti;
d) i criteri e la procedura di certificazione energetica degli edifici;
e) l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili in edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti;
f) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria negli edifici;
g) l’implementazione di un sistema di controllo indipendente per l’attuazione della presente direttiva.
OBBLIGO NEGLI EDIFICI DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ ELETTRICA. Tra le novità, è previsto che gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, devono essere dotati di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:
a) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio, o
b) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.
Dal 1° gennaio 2025 devono essere previsti almeno due punti di ricarica per gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto e almeno tre punti di ricarica per quelli con più di 100 posti auto.
I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici non residenziali di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese, e utilizzati dalle stesse.
In allegato la Deliberazione