La Corte di cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 del codice civile, alla nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto.
Lo ha rammentato la stessa Cassazione (civile sez. 2) nell'ordinanza n. 8234/2018.
Il professionista non iscritto all'albo “non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione (v. Cass. n. 6402 del 2011; Cass. n. 14085 del 2010; Cass. n. 8543 del 2009)”.