L'iscritto all'Albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non svolge lavoro autonomo con regolarità, sistematicità ed operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale, solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, di eccezionalità, di non ripetitività, e venga effettuato in proprio senza vincolo alcuno di subordinazione del committente. In tali condizioni, presenti tutte contemporaneamente, non vi è la necessità di disporre di partita Iva.
Lo precisa il Consiglio nazionale degli ingegneri con una nuova nota – n. 31/2015 - allegata alla circolare n. 488 del 3 febbraio 2015, che fornisce delle precisazioni sulla Nota n. 448 del novembre 2014 “Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali” (LEGGI TUTTO) che ha suscitato diversi quesiti e richieste di chiarimenti da parte degli iscritti.
NESSUNA APERTURA INDISCRIMINATA ALLE PRESTAZIONI OCCASIONALI. “Non era minimamente intenzione del documento avallare, come pure qualcuno ha paventato, un’apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un’attività professionale”, puntualizza la nuova nota n. 31/2015. “Se, probabilmente, una lettura frettolosa del solo comunicato di accompagnamento della Nota n. 448 poteva, forse, ingenerare un simile fraintendimento (e di questo ci scusiamo), il contenuto di quest’ultima non consente in alcun modo di cadere in una simile interpretazione”.
Secondo quanto riportato nella Nota n. 448, l’iscritto all’albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non eserciti lavoro autonomo con regolarità, sistematicità e ripetitività, può svolgere attività di lavoro occasionale, cioè un lavoro saltuario ed episodico, non svolto con ripetitività, eseguito prevalentemente in proprio senza vincolo di subordinazione con il committente, senza la necessità di avere partita Iva.
Per determinare l’occasionalità della prestazione non si può ricorrere ai limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa sul lavoro occasionale (che impone una durata massima di 30 giorni del contratto e un compenso che non superi 5.000 euro nell’anno solare), in quanto tali disposizioni non valgono per le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 61 del decreto legislativo 276/2003. In questo senso, e solo in questo senso, le prestazioni occasionali per gli iscritti all’Albo non hanno limiti di tempo e di remunerazione.
La nuova nota n. 31/2015 sottolinea che i limiti di tempo, di compenso e l’obbligo di possedere la partita Iva vengono meno solo nel caso in cui gli iscritti ad un Albo professionale non svolgano lavoro autonomo in modo abituale, regolare, sistematico e ripetitivo e che, nello stesso tempo, intendano svolgere una prestazione occasionale, ovvero una prestazione non ripetitiva, svolta una volta ogni tanto, senza vincolo di subordinazione con il committente e caratterizzata anche dall’elemento dell’episodicità.
Per determinare l’occasionalità della prestazione per un iscritto all’Albo occorre, quindi, valutare l’abitualità o meno della prestazione e la natura stessa della prestazione. La più recente giurisprudenza, ad esempio, ha considerato come reddito d’impresa (quindi attività svolta con abitualità) un importo di poco superiore a 3.000 euro poiché la prestazione si configurava come organizzata e composta di attività economiche tra loro collegate.
Dai quesiti ricevuti a seguito della pubblicazione della Nota n. 448/2014, è emerso come lo strumento delle prestazioni occasionali sia utilizzato, in alcuni casi, per compiere prestazioni che in realtà sono “abituali” sebbene per importi modesti, oppure prestazioni professionali che hanno le caratteristiche della sistematicità o della ripetitività.
LE FAQ. In considerazione delle richieste di chiarimento ricevute, e dell’interesse che le stesse possono avere per tutti gli iscritti, il Cni ha elaborato delle risposte ai quesiti più ricorrenti (vedi in allegato).
Di seguito riportiamo la risposta alla domanda n. 4.
Domanda 4: Posso svolgere una prestazione professionale inferiore a € 5.000 senza la necessità di aprire una partita IVA?
Risposta: Come riportato nella nota 448, il riferimento alla soglia di € 5.000 previsto per le “collaborazioni occasionali” non trova applicazione per i professionisti iscritti ad un albo.
Conseguentemente non è l’ammontare della o delle prestazioni ad individuare l’abitualità o meno delle stesse (con il conseguente obbligo di aprire una posizione IVA), ma le modalità di svolgimento.
Rispetto all’abitualità o meno della prestazione la recente giurisprudenza (Cassazione 02/07/2014 Sent. 15031), ad esempio, ha ricondotto a reddito d’impresa (quindi attività svolta con abitualità) un importo di poco superiore a € 3.000 poiché da elementi extracontabili, riscontrati durante una verifica, sono emersi tratti distintivi di un’attività d’impresa organizzata (preventivi per i clienti contenenti specifiche sui materiali, sui costi di trasporto e montaggio, sugli acconti ricevuti).