“Non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.”
Lo ha affermato il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Umberto Del Basso De Caro, che rispondendo ieri in commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera a una interrogazione presentata da Serena Pellegrino (SI-SEL-POS), a nome del ministero delle Infrastrutture e del Governo si è allineato al pronunciamento di Palazzo Spada – sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017 – secondo il quale il bando del Comune di Catanzaro che prevede incarichi professionali a titolo gratuito non è in contrasto con i principi concorrenziali (LEGGI TUTTO).
Ecco il testo integrale della risposta del sottosegretario al Mit:
“Come chiaramente esplicitato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 3 ottobre scorso, n. 4614, anche un affidamento concernente servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Infatti, la garanzia di serietà e affidabilità non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, generata dal contratto stesso.
In aggiunta, la Corte dei conti ha ritenuto che si possa procedere all’indizione di un bando pubblico per il conferimento di incarico gratuito con la previsione del mero rimborso delle spese sostenute, anche se il bando dovrà integrare tutti gli elementi necessari per l’esatta individuazione del contenuto della prestazione richiesta.
In conclusione, non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.
Resta comunque l’esigenza della garanzia della par condicio dei potenziali contraenti, che va assicurata dalla metodologia di scelta tra le offerte. Infatti, il Consiglio di Stato rileva che un contratto pubblico, per quanto gratuito in senso finanziario ma non economico, non può che rimanere nel sistema selettivo del decreto legislativo n. 50 del 2016.”
PELLEGRINO: AL GOVERNO STA BENE CHE IL CONSIGLIO DI STATO CONSIDERI LEGITTIMO CHE I PROFESSIONISTI LAVORINO GRATIS. “Non solo c’è il Comune di Catanzaro che ha bandito una gara d’appalto per il nuovo Piano regolatore a base d’asta un euro, ma c’è pure chi gli da ragione. Infatti - commenta Serena Pellegrino - con una sentenza il Consiglio di Stato si è pronunciato favorevolmente sulla possibilità della PA di procedere a bandi di gara con conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito e con compenso simbolico di un euro. Quindi un professionista, per redigere il piano regolatore di una città, potrebbe essere retribuito solamente con un euro. Una vergogna inaudita che ha dell’incredibile.”
“E oggi - prosegue Pellegrino - nella risposta alla mia interrogazione su questo caso il governo sta dalla parte del Consiglio di Stato e non dalla parte della dignità professionale di questi lavoratori. Mi chiedo se i giudici che hanno elaborato la sentenza che ha dato ragione al Comune di Catanzaro, e torto a chi era insorto a fronte della richiesta di lavorare senza compenso, avrebbero accettato di redigerla ricevendo per questo lavoro un euro, appagati solo dal fatto di contribuire alla riduzione della spesa pubblica e disposti per questo a rinunciare all’utilità economica del loro lavoro. Quanto successo è un pericoloso vulnus al principio della libera concorrenza e un modo per rendere le prestazioni a titolo gratuito la norma nelle gare d’appalto delle amministrazioni pubbliche, con il rischio concreto di abbassare la qualità”.