Sentenze

Prestazioni professionali, il compenso va determinato in base alla Tariffa solo ove non sia stato liberamente pattuito

Cassazione: l'art. 2233 del Codice civile pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti

giovedì 3 febbraio 2022 - Redazione Build News

compenso-equo

Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice.

Nel caso di specie – la Corte di Appello di Bologna ha condannato un committente a pagare la somma a saldo delle competenze professionali dovute per attività, svolte da un geometra, di progettazione di un fabbricato – la mancanza di convenzione tra le parti rendeva quindi applicabile la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2.3.1949 n. 144).

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sez. 2 Civile, nella sentenza n. 1615/2022 pubblicata il 19 gennaio.

Nella citata sentenza – in allegato – la suprema Corte ricorda che nella parte riguardante le costruzioni civili, stradali e idrauliche, l'articolo 55 della Tariffa indica l'importo a cui si applica l'onorario ("La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto lordo da ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto e delle forniture, aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa").

L'articolo 56 della Tariffa elenca le prestazioni nelle costruzioni e tra le varie, definisce l'attività di Direzione dei Lavori ("consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all'art. 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma".

Il successivo articolo 57 contiene poi una classificazione delle costruzioni e stabilisce che le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H4 e 12 riguardano una serie di opere specificamente indicate.

Nella Categoria I ("Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti") alla lettera C) sono comprese le "Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici".

I criteri di quantificazione dei compensi sono poi graficamente riportati in apposite tabelle, la Tabella H4 e la Tabella 12 (Tabella delle parzializzazioni).

L'articolo 58 (Onorari per le costruzioni) stabilisce che "Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H4. Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare. Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi onorari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell'art. 56, purché non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella 12".

Da tale disposizione si ricava, a contrario, che la Tariffa esclude il pagamento del compenso integrale, qualora l'aliquota prevista per l'operazione non svolta, indicata nella Tabella 12 sia superiore allo 0,20.

La Direzione lavori nella Tabella delle parzializzazioni 12 ha però un'aliquota dello 0,25% (v. prestazioni parziali sub g), Categoria I lett. C).

Di tale articolato meccanismo di liquidazione del compenso il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto, ma non lo ha fatto, essendosi limitato, per la mancata Direzione dei Lavori, a ridurre del 25% il compenso determinato dal CTU, senza spiegare come sia giunto a tale riduzione”, osserva la Cassazione.

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