Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole allo schema di decreto che attua la nuova legge che disciplina il prestito vitalizio ipotecario - Legge 2 aprile 2015, n. 44, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.92 del 21 aprile 2015, e in vigore dal 6 maggio scorso.
La legge 44/2015 stabilisce che il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche, nonché di intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.
E' fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi.
IPOTECA DI PRIMO GRADO. I finanziamenti sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali. L'ipoteca di primo grado non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.
REGOLAMENTO DEL MISE. La legge prevede che il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.
I finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data.
GARANZIE. Lo schema di decreto, sul quale il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole, introduce tra l'altro garanzie per l'utente, il quale è esentato dalle spese per l'ottenimento dell’informativa precontrattuale, e deve poter conoscere tutte le condizioni del contratto. Inoltre, è prevista la possibilità di cointestazione del contratto per i coniugi e i conviventi.
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