Sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015, è stata pubblicata l'ordinanza n. 293 del 26 ottobre 2015 (IN ALLEGATO) della presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Protezione civile, relativa ai contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2014.
L'ordinanza attua l’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico.
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. L’articolo 11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA A 965 MILIONI DI EURO. La spesa autorizzata è di 44 milioni di euro per l'anno 2010, di 145,1 milioni di euro per il 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015 e di 44 milioni di euro per il 2016. L’attuazione dell’art.11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
LE AZIONI FINANZIATE. L'ordinanza n. 293 del 26 ottobre 2015 disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico relativamente all’annualità 2014. La somma disponibile per il 2014 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni:
a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L’individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Regione, avendo preventivamente sentito i comuni interessati.
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PARI A OLTRE 195 MILIONI PER IL 2014. Per l’annualità 2014 si provvede utilizzando le risorse, pari a 195,600 milioni di euro, con la seguente ripartizione:
a) articolo 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro;
b) articolo 2, comma 1, lettere b) e c): 170 milioni di euro;
c) articolo 2, comma 1, lettera d): 8,3 milioni di euro;
d) per gli oneri sostenuti da parte del Dipartimento della protezione civile per l’esecuzione delle attività di cui all'ordinanza: 1.300.000 euro, anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.