Il 23 novembre scorso il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità (37 voti) la Legge Regionale 18 dicembre 2018, n. 12 recante “Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 103 del 20 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 21 dicembre.
Presentata da Sergio Pirozzi (Sergio Pirozzi presidente), la nuova Legge regionale mira a incentivare la messa in sicurezza delle abitazioni costruite in zone a rischio sismico prima del 1974, cioè quando non esisteva ancora una specifica normativa antisismica in materia di costruzioni e prevede una serie di interventi per la prevenzione sismica su tutto il territorio regionale.
“Tra i princìpi cardini di questa legge – ha spiegato Pirozzi nella sua relazione in Consiglio regionale – c’è una parte che si occupa della ricostruzione in quei comuni che hanno subìto il terremoto, ma differenziandoli, cosa che purtroppo la legislazione nazionale non ha voluto o non ha potuto fare, perché oggi il cratere nel Centro Italia riguarda ben 139 comuni, tra cui alcuni hanno avuto la distruzione e altri no. Noi siamo intervenuti – ha spiegato Pirozzi – sul Lazio e abbiamo introdotto alcune misure straordinarie per i comuni che hanno avuto il cinquanta percento più uno di edifici dichiarati inagibili, case completamente distrutte, in particolare Amatrice e Accumuli”.
Altro importante principio contenuto nella legge, secondo Pirozzi, è l’intervento sulla prevenzione: “Il Lazio è la prima regione d’Italia che investe delle risorse per i privati a fondo perduto nella prevenzione sismica – ha detto – e mi auguro che diventi un modello anche per le altre regioni. Se un giorno si salverà anche solo una vita umana sarà merito di chi ha lavorato a questo provvedimento”.
LE NOVITÀ. La legge prevede uno stanziamento complessivo di 7,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020. Sei milioni (due per il 2019 più quattro per il 2020) serviranno a concedere contributi in conto capitale, in misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile, ai proprietari di case ubicate nei comuni classificati nella zona sismica 1 per interventi di adeguamento sismico, con priorità per quelle costruite prima dell’entrata in vigore della legge 64/1974. Un milione di euro (500mila per ciascuna annualità) serviranno invece a finanziare convenzioni con gli istituti di credito per prestiti a tasso agevolato per la realizzazione degli stessi interventi. Infine, 500mila euro saranno destinati ad attività di prevenzione del rischio sismico.
Più in generale, la Legge regionale – IN ALLEGATO - contiene anche disposizioni finalizzate a promuovere lo studio e l’analisi sui fattori di rischio sismico del territorio e altre novità, tra cui:
- il “Documento sul rischio sismico regionale”, approvato con cadenza triennale dalla Giunta regionale, per individuare il quadro generale definito dalle disposizioni strutturali del Piano Territoriale Regionale Generale (Ptrg);
- l’istituzione della “Giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica”, il tredici gennaio di ogni anno, per sensibilizzare e informare la popolazione e gli enti pubblici e privati;
- semplificazioni e agevolazioni nelle zone sismiche 1 per quanto riguarda le “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale” previste all’articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, nonché norme più stringenti in materia di collaudo statico;
- interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti, con possibilità di ridurre di un piano (in alcuni casi anche di due) l’intero edificio e di ampliare l’area di sedime fino al 50% di quella dell’edificio oggetto dell’intervento;
- interventi di trasformazione del bosco a sostegno della ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici, nel rispetto della normativa paesaggistica, con possibilità di eliminare parte della vegetazione (con obbligo di rimboschimento compensativo) solo in caso di: realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità; ristrutturazione e ampliamento di immobili e pertinenze di insediamenti produttivi esistenti; viabilità agro-silvo pastorale; allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti.