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Prevenzione incendi, chiarimenti su proroga SCIA parziale per gli alberghi oltre i 25 posti

Possono comunque beneficiare del regime di proroga le attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi

giovedì 3 gennaio 2019 - Redazione Build News

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Con la nota prot. n. 16419 del 28 novembre 2018, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ha fornito dei chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle modalità di mantenimento del regime di proroga per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, oltre la prima scadenza fissata al 1° dicembre 2018.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se, ai fini di poter beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, le attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, debbano comunque presentare la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, così come previsto in generale dal provvedimento di proroga.

Al riguardo, acquisito anche il parere dell'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari del Dipartimento dei Vigili del fuoco, in linea con analoghe indicazioni a suo tempo fornite in occasione dell'avvio e delle successive proroghe del Piano Straordinario di adeguamento approvato con D.M. 16 marzo 2012 e s.m.i., si ritiene che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra prospettate possano comunque beneficiare del regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la SCIA parziale anche oltre il termine del 1° dicembre p.v.

In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si dovrà allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l'attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi.

PROROGA NELLA MANOVRA 2019 PER GLI ALBERGHI NELLE AREE COLPITE DA EVENTI METEO. Ricordiamo che la Legge di bilancio 2019 ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018.

Leggi anche: “Prevenzione incendi, al via un maxi-piano di messa a norma per i beni culturali

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