Lo scorso 15 giugno il Comitato centrale tecnico scientifico (Ccts) dei Vigili del Fuoco ha approvato la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) antincendio sulle chiusure d’ambito degli edifici civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici) che sarà parte integrante del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). La norma ha per oggetto le chiusure d’ambito, ovvero le frontiere esterne degli edifici ad andamento orizzontale e verticale; sono ricomprese nella definizione anche le frontiere esterne interrate o tra diversi edifici, se si affacciano verso volume d’aria.
Tra gli obiettivi di sicurezza antincendio, la nuova Rtv punta a limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno o all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito. Ad esempio, nei casi di incendio in edificio adiacente, incendio a livello stradale o alla base dell’edificio.
Inoltre, la norma mira ad evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …) in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.
A seconda delle caratteristiche dell’edificio, le chiusure d’ambito sono classificate in base alle quote dei piani e del numero degli occupanti in:
• SA: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani comprese in – 1 metri fino ad un massimo di 12 metri di altezza, con un affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non includano compartimenti con Rischio Rvita pari a D1 o D2 (degenze, terapia intensiva, sala operatoria); oppure edifici fuori terra, ad un solo piano;
• SB: chiusure d’ambito di edifici non ricompresi in SA o SC;
• SC: chiusure d’ambito di edifici aventi massima quota di piano superiore ai 24 metri.
Nella regola sono indicati precisi requisiti di reazione al fuoco che i seguenti componenti delle facciate devono possedere: isolanti termici; sistemi di isolamento esterno in kit; guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie > 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito; tutti gli altri componenti qualora occupino complessivamente una superficie > 40% (ad esclusione dei componenti di vetro). Non sono invece richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le facciate di edifici aventi quote dei piani comprese tra -1 fino a 12 metri, con affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non includono degenze o sale operatorie.
Vengono sintetizzati, infine, i requisiti di resistenza al fuoco che le chiusure d’ambito degli edifici devono avere, come coperture, facciate semplici e continue e facciate a doppia pelle ventilate.
La norma tecnica verticale sarà ora trasmessa alla Commissione europea per essere successivamente adottata con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. (fonte: Anaepa Confartigianato Edilizia)