Con la circolare n. 1/2018, il Ministero dell'Interno fornisce indicazioni applicative in merito alla regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori per l’erogazione di carburante liquido di categoria C, ad uso privato, adottata con decreto ministeriale 22/11/2017.
La circolare – IN ALLEGATO - tiene conto anche del decreto 10 maggio 2018 del Ministero dell'Interno (di concerto con il Mef e il Mise) recante “Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 113 del 17 maggio 2018 e in vigore dal 18 maggio scorso. Questo decreto ha dettato la seguente norma transitoria: “La commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» e nel decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto», è consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Questa disposizione si applica ai contenitori-distributori prodotti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2017.