Il parere di...

Prevenzione incendi, dalla RPT proposte di semplificazione delle procedure

La Rete delle Professioni Tecniche ha presentato le sue proposte al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

venerdì 5 giugno 2020 - Redazione Build News

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La Rete delle Professioni Tecniche ha inviato la nota prot. 138/2020 del 25/05/2020 al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le proposte di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi.

Premessa

Il DPR 151/2011 ha introdotto una svolta determinante ed innovativa nelle procedure di prevenzione incendi (SCIA, nuovo elenco attività soggette, ecc.), definendo ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella filiera.

Dopo dieci anni, mentre si continua ad apprezzare la potenzialità della SCIA, si rilevano invece alcuni limiti connessi ad altri procedimenti (valutazione progetti e rinnovi periodici), passibili di aggiustamenti migliorativi a favore dell’ulteriore semplificazione e accelerazione dei percorsi di realizzazione e modifica delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Anche nell’ottica della ripresa post emergenza COVID-19 e delle indubbie difficoltà che dovranno affrontare le attività produttive e professionali, la Rete delle Professioni Tecniche ha individuato alcune proposte di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi.

Queste proposte nascono a valle del completamento del quadro di regole tecniche di prevenzione incendi offerto dal Codice (DM 03/08/2015 e s.m.i.), che ha fornito a quasi tutte le attività soggette un riferimento normativo, sia prescrittivo che prestazionale, consentendo al progettista di individuare oggettivamente tutte le misure di prevenzione e protezione antincendio che concorrono al raggiungimento del livello di rischio incendio accettabile per ogni attività.

Tale facoltà, combinata ai principi di responsabilità e sussidiarietà affidati ai titolari delle attività (imprenditori, proprietari ed amministratori) ed ai professionisti antincendio, induce alla definizione di nuovi criteri di progettazione, realizzazione, verifica e gestione delle attività.

Problemi e limiti degli attuali procedimenti

L’attuale meccanismo di valutazione preventiva dei progetti, che ha contribuito alla formazione e crescita dei professionisti antincendio in periodi di assenza di regole tecniche, è ora maturo per un progressivo alleggerimento, a partire dalle attività di minori dimensioni e di livello di rischio incendio medio.

Ne deriverebbe la semplificazione ed accelerazione di gran parte dei procedimenti, a beneficio delle moderne attività produttive che necessitano di dinamismo e certezze sui tempi e costi degli adeguamenti di sicurezza antincendio.

Si produrrebbe inoltre un “alleggerimento” dei carichi di lavoro dei Comandi provinciali dei VVF.

Sussidiarietà e depenalizzazione dei procedimenti

Si propone pertanto una revisione del DPR 151/2011 (e decreti collegati), ispirata alla tendenza generalizzata di semplificazione dei procedimenti amministrativi (non solo di prevenzione incendi) sgravando la Pubblica Amministrazione degli oneri di rilascio delle autorizzazioni, con il completamento del percorso di sussidiarietà iniziato con le leggi Bassanini (Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Riforma della Pubblica Amministrazione e semplificazione amministrativa e s.m.i.) e proseguito con il D.Lgs. 139/2006 ed il DPR 151/2011 (per la sola prevenzione incendi).

Come detto in premessa, il percorso è ora completo, in quanto l’autorizzazione per avviare un’attività produttiva può essere surrogata grazie all’asseverazione del professionista, che si avvale di un testo organico e completo di regole tecniche (Codice di prevenzione incendi).

A coronamento del percorso, sarebbe auspicabile intervenire anche sulla depenalizzazione di alcuni procedimenti di prevenzione incendi (D.Lgs. 758/1994 e D.Lgs. 81/2008), per tutte le violazioni di modesta rilevanza agli effetti del rischio incendio, con la conversione delle “prescrizioni” (di ambito penale) in “disposizioni” (di ambito civile).

Proposte di semplificazione

Le proposte della Rete delle Professioni Tecniche e degli Agrotecnici riguardano in sintesi:

1a) Modifica del DPR 151/2011, con nuova definizione dei limiti delle categorie A, B e C, spostando in avanti la soglia tra le categorie A e B, oppure riducendo la classificazione a due sole categorie; la modifica produrrebbe l’incremento delle attività per le quali sarà sufficiente il deposito della SCIA-VVF prima dell’inizio dell’attività, senza l’obbligo di acquisizione del parere preventivo dei VVF.

La riforma potrà avvenire a “saldi invariati” per gli oneri di istruttoria VVF, introducendo la rimodulazione delle tariffe, per non penalizzare le entrate economiche del Corpo.

Nel caso di impiego di soluzioni alternative ai sensi del D.M. 3 agosto 2015, dovrà sempre essere previsto il ricorso alla valutazione del progetto, a prescindere dalla categoria di appartenenza delle attività.

1b) Per tutti i progetti dell’attuale categoria B, che passerebbero in categoria A: conservare la facoltà di richiesta di valutazione volontaria del progetto da parte dei VVF.

2) Per tutte le istanze di valutazione progetto e di deroga, dopo i 60 giorni previsti dal DPR 151/2011, dovrebbe intervenire il silenzio-assenso, per garantire la certezza dei tempi dell'istruttoria.

Senza la preventiva depenalizzazione dei procedimenti di prevenzione incendi, l’introduzione del silenzio-assenso richiederebbe una modifica dell’art. 20 comma 4 della Legge 241/1990, come evidenziato da Nota DCPREV n. 2120 del 14/2/2013.

3) Rinnovo periodico di conformità antincendio: i rinnovi periodici non hanno favorito il desiderato “mantenimento delle condizioni di sicurezza previste nel progetto approvato e attestate in fase di SCIA”; emergono spesso criticità di vario genere:

- carenze o assenze manutentive;

- carenze gestionali e della documentazione di supporto;

- modifiche dello stato dell’attività rispetto al progetto;

- difficoltà/impossibilità di garantire il mantenimento dei requisiti di efficienza e funzionalità di prodotti e sistemi per la protezione passiva.

Queste inottemperanze da parte del responsabile dell’attività e del manutentore non devono tradursi nell’appesantimento del carico di responsabilità dell’asseveratore.

Si vorrebbe individuare un nuovo meccanismo di ripartizione equa delle responsabilità tra titolare, manutentore ed asseveratore.

Allo scopo ci riserviamo di formulare una proposta condivisa.

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