Entra in vigore il 22 settembre 2016 la regola tecnica verticale – approvata con il decreto 9 agosto 2016 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.196 del 23-8-2016 – recante norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti le seguenti attività ricettive turistico-alberghiere, con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.
Le norme tecniche si possono applicare alle attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data del 22 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto 9 agosto 2016) ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini.
Le norme tecniche si possono applicare alle suddette attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015.
In allegato la regola tecnica verticale e il decreto 9 agosto 2016