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Prevenzione incendi impianti sportivi, stop alle vecchie norme tecniche

Con il decreto 13 agosto 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Interno ha introdotto modifiche e integrazioni al decreto 18 marzo 1996 sulle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi

martedì 3 settembre 2024 - Alessandro Giraudi

antincendio Foto di Pixabay da Pexels

È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto il decreto 13 agosto 2024 del Ministero dell'Interno, dal titolo “Modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996, recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi»”.

Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, all’art. 8 comma 1 prevede l’emanazione di un regolamento unico delle rispettive norme tecniche di sicurezza.

Il comma 2 del medesimo art. 8 del decreto legislativo n. 38/2021, stabilisce che con decreto del Ministro dell’interno si provvede al riordino e all’aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.

Il decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996, recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi», fa espresso rinvio a ulteriori disposizioni che risultano superate da successive norme tecniche di settore.

Stop alle vecchie norme tecniche di prevenzione incendi

Si è ravvisata pertanto l’esigenza, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 38/2021, di prevedere il rinvio dei criteri inerenti alle modalità di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sportivi alle conoscenze e capacità tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione.

Pertanto, con il decreto 13 agosto 2024, entrato in vigore il 27 agosto scorso, il Ministero dell'Interno ha aggiunto, dopo l’art. 23 del decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, l'articolo “23 -bis. Rinvio alle norme tecniche”, il quale stabilisce che “Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate è da intendersi come riferimento alla regola dell’arte vigente.

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