È sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 5-1-2018 il decreto 27 dicembre 2017 del Ministero dell'Interno recante i “Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori.”
Il provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto si applica ai distributori degli impianti di distribuzione di benzina, attrezzati con sistemi di recupero dei vapori prodotti durante le operazioni di rifornimento, che prevedono il trasferimento dei vapori stessi in un impianto di deposito presente presso l'impianto di distribuzione di benzina, come previsto dall'art. 277, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
I sistemi di recupero dei vapori comprendono pistole di erogazione a ciò predisposte, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, i distributori e i sistemi di recupero vapori, sono realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio ed esplosione;
b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno degli impianti di distribuzione di benzina;
c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
d) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino le aree degli impianti di distribuzione di benzina indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
e) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
f) garantire che i requisiti di installazione dei medesimi siano conformi alla direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Dalla data di entrata in vigore del decreto l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996, cosi' come sostituito dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006, non si applica, ad eccezione della lettera c), limitatamente agli impianti di distribuzione di benzina.
Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.