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Prevenzione incendi, in Gazzetta nuove norme per le strutture sanitarie

Per mantenere elevati livelli di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure antincendio, viene introdotto il sistema di gestione predisposto e attuato da un responsabile tecnico

giovedì 26 marzo 2015 - Redazione Build News

strutture_sanitarie

Sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 25 marzo 2015, è stato pubblicato il decreto 19 marzo 2015 del ministero dell'Interno, recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”.

Il provvedimento ha tre allegati. In particolare, gli Allegati I e II sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002. L'Allegato III integra il decreto del 18 settembre 2002 introducendo il titolo V.  

Il decreto, che entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si basa sui principi di flessibilità, progressività e proporzionalità, che consentirà alle strutture sanitarie e agli ambulatori soggetti agli obblighi di prevenzione incendi, di adeguarsi entro tempi definiti.

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO I. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, cosi' come modificato dall'allegato I del decreto 19 marzo 2015.

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO II. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 19 marzo 2015, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, cosi' come modificato dall'Allegato II del decreto 19 marzo 2015.

SISTEMA DI GESTIONE E RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO. Il nuovo decreto introduce il sistema di gestione per mantenere elevati livelli di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure antincendio. Per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione, è prevista la figura centrale di un responsabile tecnico – individuato dal titolare dell'attività - che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011.

Inoltre, deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al decreto 19 marzo 2015.

ADEGUAMENTO PER FASI SUCCESSIVE. Gli ospedali potranno adeguarsi alla nuova normativa per fasi successive, procedendo anche per singoli lotti funzionalmente indipendenti. In ogni caso le procedure dovranno concludersi entro 10 anni dall’entrata in vigore della norma. Per gli ambulatori il processo dovrà concludersi entro sette anni in relazione alla tipologia di attività svolta.

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