Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2016, il Ministero dell'Interno ha pubblicato il decreto 8 giugno 2016 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U..
Le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio sono contenute nell'allegato 1 al provvedimento.
CAMPO DI APPLICAZIONE. Le norme tecniche si possono applicare alle attività di ufficio di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 71, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 8 giugno 2016 ovvero per quelle di nuova realizzazione.
Le norme tecniche si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 22 febbraio 2006.
MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 3 AGOSTO 2015. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.4 - Uffici», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio.
All'art. 1, comma 2 dopo la lettera h) del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 è aggiunta la seguente lettera «i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici".
All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero «70» è inserito il numero «71».