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Prevenzione incendi, in Gazzetta una nuova regola tecnica

Riguarda l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C

giovedì 7 dicembre 2017 - Redazione Build News

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 di ieri 6 dicembre il decreto 22 novembre 2017 del Ministero dell'Interno che disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C, cosi' come definiti nella regola tecnica approvata.

Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni del provvedimento non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

I contenitori-distributori disciplinati dal decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all'impianto;

d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente;

e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

LA REGOLA TECNICA. Ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi è approvata la regola tecnica di cui all'allegato 1.

ABROGAZIONI. Sono abrogate le seguenti disposizioni di prevenzione incendi:

a) decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;

b) decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto»;

c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio».

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