Domani 18 novembre 2015 entrano in vigore le nuove norme tecniche in materia di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 139/2006, approvate con il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.192 del 20 agosto 2015.
Il provvedimento è volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
INGEGNERI INSODDISFATTI. “Non è il testo che ci aspettavamo e che avevamo valutato in bozza nelle ultime versioni”, ha commentato nel settembre scorso l'ing. Gaetano Fede, consigliere del Consiglio nazionale degli ingegneri e coordinatore del gruppo di lavoro «Sicurezza» del Cni, in un'intervista sul quotidiano del Sole 24 Ore Edilizia e Territorio (LEGGI TUTTO).
“L'impianto delle Nuove norme tecniche resta immutato, ma senza le Regole tecniche verticali – ha sottolineato Fede - risulta troppo emendato ed applicabile di fatto solo alle attività soggette non normate. La presenza anche di una sola Regola tecnica verticale - quella delle scuole, come si dava per scontato almeno fino al mese di luglio scorso - avrebbe permesso una migliore e più puntuale verifica dell'efficacia della nuova norma. Pertanto per i primi tempi, non sappiamo quanto lunghi, si tratterà di un'applicazione molto ridotta, e che resta comunque su base volontaria. Tutto ciò ovviamente riduce sensibilmente gli aspetti innovativi della nuova norma”.
NUOVO APPROCCIO METODOLOGICO. Caratteristica che contraddistingue il testo riguarda l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali. Si passa da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.
LE NUOVE NORME SI APPLICANO SOLO A 34 ATTIVITÀ PRIVE DI REGOLA TECNICA VERTICALE. Le nuove norme si applicano solo a 34 attività (soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco) prive di regola tecnica verticale. Possono applicarsi alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
Nel caso di ristrutturazione parziale e/o di ampliamento di attività esistente, le norme possono applicarsi a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella restante parte di attività non interessata dagli interventi, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione e/o di ampliamento da realizzare. Nel caso in cui tale condizione non sia verificata, le nuove norme si applicano all’intera attività.
RICORSO ALTERNATIVO. Il ricorso alle nuove norme tecniche resta alternativo all’applicazione dei criteri tecnici di prevenzione incendi, di cui all’art. 15 comma 3 del D.L.vo 139/2006, e delle già vigenti norme “orizzontali” di cui al seguente elenco:
a) DM 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
b) DM 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) DM 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) DM 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) DM 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
f) DM 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) DM 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) DM 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».
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