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Prevenzione incendi, Ingegneri insoddisfatti: il nuovo Codice si applica solo alle attività non normate

Le nuove norme si applicano solo a 34 attività (soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco) prive di regola tecnica verticale

giovedì 17 settembre 2015 - Redazione Build News

gaetano_fede_consigliere_cni

È stato pubblicato il 20 agosto scorso sulla Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore il 19 novembre prossimo, il nuovo Codice di prevenzione incendi - decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (LEGGI TUTTO).

“Non è il testo che ci aspettavamo e che avevamo valutato in bozza nelle ultime versioni”, ha spiegato l'ing. Gaetano Fede (nella foto), consigliere del Consiglio nazionale degli ingegneri e coordinatore del gruppo di lavoro «Sicurezza» del Cni, in un'intervista sul quotidiano del Sole 24 Ore Edilizia e Territorio. 

LIMITATA APPLICAZIONE. “L'impianto delle Nuove norme tecniche resta immutato, ma senza le Regole tecniche verticali – ha detto Fede - risulta troppo emendato ed applicabile di fatto solo alle attività soggette non normate. La presenza anche di una sola Regola tecnica verticale - quella delle scuole, come si dava per scontato almeno fino al mese di luglio scorso - avrebbe permesso una migliore e più puntuale verifica dell'efficacia della nuova norma. Pertanto per i primi tempi, non sappiamo quanto lunghi, si tratterà di un'applicazione molto ridotta, e che resta comunque su base volontaria. Tutto ciò ovviamente riduce sensibilmente gli aspetti innovativi della nuova norma”.

LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI. Tra le novità più importanti del nuovo testo, il consigliere del Cni cita la completa revisione dei “criteri della gestione dell'esodo e del dimensionamento delle uscite; viene stabilita una regola per la determinazione del numero degli estintori da installare; la gestione dei fumi viene strutturata perdendo finalmente quella aleatorietà che la contraddistingueva come ultimo dispositivo a cui fare ricorso; si introducono criteri prestazionali per il calcolo delle distanze di separazione tra edifici; si definiscono nuovi requisiti per le porte tagliafuoco installate lungo le vie di esodo; viene rimarcata l'obbligatorietà del progetto esecutivo degli impianti e delle specifiche tecniche nella richiesta di valutazione del progetto da inoltrare ai Vigili del fuoco. Si ridurranno sicuramente i ricorsi alle istanze di deroga, ovviamente in modo completo solo quando arriveranno le Regole tecniche verticali”.

NUOVO METODO PRESTAZIONALE. Il nuovo metodo prestazionale avrà come vantaggio “la maggiore libertà progettuale a favore del professionista antincendio, che dovrebbe riuscire ad offrire al committente soluzioni diverse a parità di livello di sicurezza. Ovviamente aumenterà la qualità della prestazione professionale – prevede il consigliere del Cni nell'intervista a Edilizia e Territorio del Sole 24 Ore - in quanto l'asticella della conoscenza professionale sarà spostata verso l'alto”.

FORMAZIONE, DAL CNI FORMAT AGLI ORDINI PROVINCIALI. Sul fronte della formazione, il Consiglio nazionale degli ingegneri “ha preparato alcuni format che invierà agli Ordini provinciali affinché vengano dagli stessi tramutati in giornate formative o in veri e propri corsi”.

Leggi anche: “Prevenzione incendi, qual è il campo di applicazione del nuovo Codice?

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