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Prevenzione incendi: lo schema di decreto con le Regole Tecniche Verticali per le strutture sanitarie

La bozza è stata inviata alla Commissione europea il 15 ottobre

martedì 27 ottobre 2020 - Redazione Build News

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Lo scorso 15 ottobre la bozza di Decreto Ministeriale avente ad oggetto “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” è stata inviata alla Commissione europea.

Questo decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute, è composto da 4 articoli e dall'Allegato 1 con le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.

Le norme tecniche si possono applicare a:

a. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;

b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;

c. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.

Le norme tecniche si possono applicare alle suddette attività, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002.

Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.11 – Strutture sanitarie», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all’articolo 1.

All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, le parole «67; da 69 a 71» sono sostituite da «da 67 a 71».

All’articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, tra le lettere b) e c) è inserita la lettera «b-bis) 68».

All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera v), è aggiunta la seguente lettera: «z) decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.».

Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

In allegato la bozza di decreto

Leggi anche: “Prevenzione incendi: la bozza di RTV sulle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

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