È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 20 marzo 2019 il decreto 12 marzo 2019 del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico), avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante: «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»”.
Introducendo modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, questo provvedimento dà attuazione al disposto dell'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi». Il suddetto art. 18, comma 2, prevede che: «Al fine di sviluppare la modalità self-service per gli impianti di distribuzione del GNC, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, è aggiornata la normativa tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2002, n. 131, e successive modificazioni, in materia di sicurezza, tenendo conto degli standard di sicurezza utilizzati in ambito europeo.».
Il nuovo decreto – IN ALLEGATO - entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.