È stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 197 del 24-8-2017, il decreto 7 agosto 2017 del Ministero dell'Interno – in vigore dallo scorso 25 agosto - con il quale viene approvata la regola tecnica verticale recante disposizioni di prevenzione incendi relativi a edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie. L'applicazione "prestazionale"- facoltativa, in alternativa alle regole dell'ultima normativa del 1992 - vale per le scuole nuove ed esistenti con più di 100 persone.
“Il vantaggio dell'approccio prestazionale – spiega il sito di Italia Sicura - risiede nella maggiore libertà lasciata al professionista nel delineare una strategia antincendio su misura, disegnata sulla specifica realtà nella quale si trova ad operare, muovendosi tra i "paletti" stabiliti dalla normativa, per costruire la strada migliore tra più alternative, e magari scegliere, a parità di sicurezza, quella più conveniente dal punto di vista economico. Con la norma appena pubblicata vengono superati quindi i rigidi obblighi che normalmente caratterizzano le norme precettive. Ricordiamo che la normativa per la prevenzione antincendio per le scuole è datata 1992 ed era l'unica esistente prima che entrasse in vigore il Dm 7 agosto 2017. Il Dm del 1992 rimane in vita, ma il progettista può ora scegliere tra il nuovo metodo prestazionale e la vecchia normativa prescrittiva. Ciò si deve all'approccio del tutto inedito e 'rivoluzionario' della nuova normativa, per cui si è ritenuto di dover testare la nuova disciplina, monitorarne l'applicazione, riservandosi la possibilità di apportarvi delle correzioni, se necessario, prima di prendere decisioni sull'abrogazione delle regole tecniche verticali precettive esistenti. Entro il 31 dicembre 2019 saranno analizzati gli elementi raccolti d'intesa tra Ministero dell'Interno e MIUR.”
Il sito web di Italia Sicura ricorda che “il cosiddetto Milleproroghe ha fissato al 31 dicembre 2017 l'adeguamento antincendio delle scuole. Il Dm 7 agosto 2017 può essere impiegato a questo scopo e probabilmente servirà anche a superare i casi in cui il Dm del 1992 risultava di difficile applicazione. Il nuovo decreto, infatti, si può applicare alle scuole (di ogni tipologia, ordine e grado) esistenti e a quelle di nuova costruzione, con più di 100 persone presenti, compresi collegi e accademie ed esclusi gli asili nido. Nulla vieta, nel caso gli occupanti siano meno di 100, di fare comunque riferimento alla norma appena emanata”.
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