Ultime notizie

Prevenzione incendi, novità nello schema di decreto di riforma del Corpo Vigili del fuoco

Ove sia rilevata in sede di controllo la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, segue l'adozione di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative ad un'attività già avviata a seguito della SCIA

venerdì 24 marzo 2017 - Redazione Build News

1_a_b_prevenzione-incendi-u-2

Lo scorso 23 febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo (attuativo dell’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n.124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione) recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il provvedimento, che mira ad ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 3 introduce modifiche al Capo III (Prevenzione Antincendi) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Vediamo, con l'ausilio della nota di lettura del servizio del bilancio del Senato, in cosa consistono queste modifiche.

RISCHIO DI ESPLOSIONE. Il comma 1 reca una novella al comma 1 dell'articolo 13 (Definizione ed ambito di applicazione) ivi introducendo anche il rischio di "esplosione".

COMPETENZA E ATTIVITÀ. Il comma 2 modifica l'articolo 14 (Competenza e attività) del decreto legislativo n. 139/2006, mirando ad aggiornare il dettato legislativo, al fine di:

- al comma 2, alla lettera a), ricomprendervi una molteplice attività di certificazione, non più tutta racchiudibile entro il certificato di prevenzione incendi - bensì comprensiva di altre attività e documenti, ad esempio i verbali sostitutivi del certificato, nella fase di controllo dell'attività, o il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 151 de1 2011 (recante il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, abrogativo tra gli altri del precedente regolamento di disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, il D.P.R. n. 37 del 1998);

- alla lettera b) del medesimo comma, disporre che le previsioni si applichino ai "materiali" come ai "prodotti", per quanto concerne l'esercizio dell'attività di attestazione della conformità alla normativa di prevenzione incendi, o l'attività di studio, ricerca, sperimentazione e prova svolta dal Corpo nazionale ai fini antincendio, o l'attività di sviluppo degli aspetti interdisciplinari della prevenzione incendi;

- alla lettera d)-bis, evidenziare (dedicandole una nuova lettera entro l'articolato) la rilevanza dell'attività di studio, ricerca e analisi per la valutazione delle cause di incendio (per questo riguardo, presso la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica è da tempo istituito un Nucleo investigativo antincendi);

- alla lettera f), precisare che le attività di organismi collegiali di normazione tecnica facciano riferimento anche agli organismi nazionali. Tra questi, può ricordarsi, figurano il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), coi quali il Corpo nazionale collabora, ai fini dell'emanazione di norme di buona tecnica (soprattutto nei settori di impiantistica: elettrica, energetica, antincendio, ecc.);

- alla lettera g), evidenziare che nell'ambito della prevenzione incendi, oltre alle attività di formazione e di addestramento, rientrano altresì quelle di aggiornamento (si rammenti, in quanto intersecante siffatto profilo, la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, o i requisiti in termini di formazione antincendi prescritta per l'iscrizione in alcuni albi professionali, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011);

- alla lettera h) specificare che la vigilanza ispettiva in materia di prevenzione incendi non si limita alle disposizioni emanate direttamente dal Corpo nazionale, ma riguarda anche la verifica che sia rispettata tutta la "normativa" in materia.

NORME TECNICHE E PROCEDURALI DI PREVENZIONE INCENDI. Il comma 3 novella l'articolo 15 (Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi) del decreto legislativo n. 139, con modifiche di coordinamento.

PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI. Il comma 4 sostituisce l'articolo 16 (Certificato di prevenzione antincendi), mutandone l'intestazione, che ora diviene "Procedure di prevenzione incendi". Le novelle riformulano la previsione di quanto spetti ai Comandi competenti per territorio effettuare ed alle regolamentazione governativa determinare (senza modificare i criteri di individuazione delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi). Inoltre si viene a prevedere che le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, non siano più circoscritte al solo parere di conformità sui progetti. È di contro soppressa la facoltà dei Comandi di richiedere pure il parere del Comitato centrale tecnico scientifico. Ancora: ove sia rilevata in sede di controllo la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, segue l'adozione di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative ad un'attività già avviata a seguito della SCIA (non più il diniego del certificato di prevenzione incendi e quindi l'impossibilità di avviare un'attività non in sicurezza dal punto di vista antincendio). Infine, eventuali modifiche che comportino cambiamenti delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, determinano (non più l'obbligo di richiedere un nuovo certificato di prevenzione incendi bensì) l'obbligo di attivare nuovamente le procedure descritte.

FORMAZIONE. Il comma 5 abroga l'articolo 17 (Formazione) del decreto legislativo n. 139/2006, la materia della formazione (su tutte le competenze del Corpo nazionale, non prevalentemente sulla prevenzione antincendi com'è nell'articolo qui abrogato) diviene oggetto degli articoli 26-bis e 26-ter, introdotti, nel decreto legislativo n. 139/2006, dall'articolo 5 dello schema.

SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO. Il comma 6 modifica l'articolo 18 (Servizi di vigilanza antincendio) del decreto legislativo n. 139/2006, il quale ha per oggetto i servizi di vigilanza antincendio. Tale vigilanza è resa a titolo oneroso dal Corpo nazionale in particolari casi. Con la novella si viene ad aggiungere all'enumerazione già vigente dei luoghi in cui tale vigilanza può essere richiesta la menzione di stazioni ferroviarie, metropolitane, aerostazioni, stazioni marittime, le attività di trasporto e carico e scarico di sostanza pericolose, infiammabili ed esplodenti, il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei Comandi dei vigili del fuoco.

VIGILANZA. Il comma 7 modifica l'articolo 19 (Vigilanza) del decreto legislativo n. 139/2006, specificando che la vigilanza ispettiva sia esercitata altresì nei luoghi di lavoro, in raccordo con la normativa vigente (il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Qualora - secondo la norma vigente - nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta (tramite i propri organi) "i provvedimenti di urgenza" per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza. La novella sostituisce la dicitura "provvedimenti di urgenza" con: "misure urgenti, anche ripristinatorie". E viene a prevedere che l'attività di vigilanza ispettiva sia disciplinata da apposito decreto ministeriale dell'interno.

SANZIONI PENALI E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ. Il comma 8 modifica l'articolo 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività); la novellazione è volta ad aggiornare il dettato normativo alla luce delle nuove procedure di prevenzione incendi. Viene stabilito che “chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

Inoltre “chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime”.

Infine “ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.”.

COMITATO CENTRALE TECNICO-SCIENTIFICO. Il comma 9 modifica l'articolo 21 (Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione antincendi) del decreto legislativo n. 139/2006, relativo al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. La novella specifica che l'attività di proposta di cui è competente si rivolga alle competenti direzioni centrali del Dipartimento (anziché "gli organi"). E viene a prevedere che la composizione ed il funzionamento del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi siano disciplinati con regolamento ministeriale (decreto del Ministero dell'interno), non già con regolamento governativo (decreto del Presidente della Repubblica) com'è nella disposizione finora vigente.

COMITATO TECNICO REGIONALE. Il comma 10 modifica l'articolo 22 (Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi) del decreto legislativo n. 139/2006. Le novelle ripetono quanto statuito in altre disposizioni dello schema, introducendo l'eventuale ambito interregionale per le Direzioni ed espungendo l'ambito provinciale per i Comandi (come già disposto dall'articolo 2 dello schema), nonché sopprimendo il riferimento al rilascio del "certificato" di prevenzione antincendi, alla luce dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 come rivisitato dal comma 4 di questo medesimo articolo. Altra novella prevede che la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi siano disciplinati con regolamento ministeriale (decreto del Ministero dell'interno), non già con regolamento governativo (decreto del Presidente della Repubblica) com'è nella disposizione vigente.

COMITATO TECNICO REGIONALE IN MATERIA DI PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI. Il comma 11 introduce l'articolo 22-bis nel decreto legislativo n. 139. Esso concerne il Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti, previsto dal decreto legislativo n. 105 del 2015. La disposizione aggiuntiva qui introdotta 'colloca' siffatto comitato entro ciascuna Direzione (regionale o interregionale).

ONERI PER L'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI. Il comma 12 modifica l'articolo 23 (Oneri per l'attività di prevenzione incendi). La disposizione vigente prevede che i servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2 siano effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto da decreto del Ministro dell'interno che individui le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito. I decreti ministeriali prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie. La novella qui incide, prevedendo da un lato che l'onere finanziario possa essere determinato anche su base forfettaria, dall'altro che l'onere finanziario (comunque determinato) tenga conto anche del consumo di carburante.

Leggi anche: “Prevenzione incendi, sanzioni inasprite per le imprese che omettono la SCIA

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore