Il Milleproroghe all'esame del Senato, al comma 9-bis dell’articolo 2 (introdotto in sede referente), proroga di tre anni una serie di termini previsti dal D.M. 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che per cause di forza maggiore, dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste.
L’art. 5, come modificato in sede di conversione dal Senato, al comma 5 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido.
Inoltre, sono ricompresi anche gli edifici, i locali e le strutture ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy fra quelli per i quali il termine di adeguamento alla normativa antincendio è già fissato al 31 dicembre 2024.
L’art. 5, comma 6, dispone la soppressione del termine del 31 dicembre 2021, ormai spirato, entro cui con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, devono essere definite, da un lato, idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento, dall’altro lato, scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
L’art. 5, comma 5-quater, introdotto in sede di conversione dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo entro cui deve procedersi all'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi o alle eventuali prescrizioni di sicurezza impartite, con riferimento a istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura, nonché alle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.
L’articolo 12-bis, introdotto in sede referente, proroga i termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, al 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ed al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini. Si prevedono, inoltre, specifici obblighi relativi alle misure antincendio a carico dei titolari delle strutture ricettive, e l’esonero da specifici corsi antincendio aziendali per il personale delle strutture ricettive turistico-alberghiere che ha superato il periodo di addestramento volontario dei Vigili del fuoco. (fonte: dossier parlamentare del 13/02/2023)