Il Ministero dell'Interno, con il decreto 21 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 3 marzo 2017, ha approvato le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa, contenute nell'allegato 1 al decreto.
Le norme tecniche – in allegato - si possono applicare alle attivita' di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
Il decreto 21 febbraio 2017 entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le norme tecniche si possono applicare alle suddette attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2002.
MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 3 AGOSTO 2015. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.6 - Attivita' di autorimessa», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa.
All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera n), sono aggiunte le seguenti lettere:
«o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili"; p) decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante "Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto"».
All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero «75» sono eliminate le parole «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».