Il 9 novembre scorso è stato inviato alla Commissione europea lo schema di decreto avente ad oggetto "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
Le norme tecniche del nuovo decreto si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ovvero a quelle di nuova realizzazione.
Le norme tecniche si possono applicare alle suddette attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996. Inoltre, si possono applicare anche alle attività a carattere temporaneo di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto.
Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica verticale:
a) i luoghi non delimitati;
b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori (ad esempio: bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare);
c) le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 337, per cui si applica la normativa vigente.
Lo schema di decreto è disponibile in allegato.