Con la circolare n. 12580 del 28 ottobre 2015, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce gli indirizzi applicativi in merito al decreto 19 marzo 2015 del ministero dell'Interno, recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002” (LEGGI TUTTO).
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 25 marzo 2015, il D.M. ha tre allegati: gli Allegati I e II sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002; mentre l'Allegato III integra il decreto del 18 settembre 2002 introducendo il titolo V concernente il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l'adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007.
CORREZIONI AL DECRETO 19 MARZO 2015. Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 29 maggio 2015, è stato pubblicato un comunicato del Viminale in cui si precisa che nel decreto 19 marzo 2015, alla tabella 4 dell'Allegato III, nella prima riga, sesta colonna, dove è scritto: «oltre 1000 fino a 15000», leggasi «oltre 1000 fino a 1500» e nella prima riga, settima colonna, della medesima tabella 4, dove è scritto «oltre 15000» leggasi «oltre 1500».
SCADENZE. La circolare n. 12580 del 28 ottobre 2015 indica tra l'altro le scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare:
Per le attività di cui al punto C, l'adeguamento può essere realizzato procedendo per singoli lotti di lavori caratterizzati, ciascuno, dagli elementi indicati nel decreto. Si introduce in tal modo un elemento di flessibilità che, senza rinunciare agli obiettivi di sicurezza, consentirà di poter meglio pianificare l'impiego delle risorse.
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