Fisco

Prevenzione incendi, qual è il campo di applicazione del nuovo Codice?

Il DM 3 agosto 2015 entrerà in vigore il 19 novembre

lunedì 14 settembre 2015 - Redazione Build News

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Entrerà in vigore il 19 novembre 2015 il Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 dello scorso 20 agosto (LEGGI TUTTO).

CAMPO DI APPLICABILITÀ. Tali nuove norme tecniche – spiega una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino (vedi in allegato) - possono applicarsi alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.

Il nuovo impianto normativo, che costituisce norma cosiddetta “orizzontale”, può applicarsi alle sole attività, soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per le quali non risulta già emanata specifica norma tecnica di prevenzione incendi (cosiddetta “norma verticale”).

Le medesime norme inoltre possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle medesime attività di cui sopra, che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I al DPR 151/2011.

Le nuove norme possono applicarsi alle attività di cui sopra di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in argomento.

Nel caso di ristrutturazione parziale e/o di ampliamento di attività esistente, le medesime norme possono applicarsi a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella restante parte di attività non interessata dagli interventi, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione e/o di ampliamento da realizzare. Nel caso in cui tale condizione non sia verificata, le nuove norme si applicano all’intera attività.

NORME VIGENTI. Il ricorso a tali nuove norme resta alternativo all’applicazione dei criteri tecnici di prevenzione incendi, di cui all’art. 15 comma 3 del D.L.vo 139/2006, e delle già vigenti norme “orizzontali” di cui al seguente elenco:

a) DM 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;

b) DM 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;

c) DM 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;

d) DM 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;

e) DM 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

f) DM 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

g) DM 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

h) DM 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

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