Il quesito sottoposto al Dipartimento dei Vigili del Fuoco da parte della Direzione regionale per la Sicilia è il seguente: quali sono i requisiti di tipo temporale e/o tecnico per definire una manifestazione come temporanea, al fine di assicurare una corretta ed omogenea applicazione del D.P.R. 151/2011 con riferimento alle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi?
Nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, ai punti 65 e 69 è stato introdotto il concetto di “manifestazioni temporanee” e l'esclusione delle stesse dal campo di applicazione del D.P.R. 151/11.
IMPOSSIBILE QUANTIFICARE IN TERMINI TEMPORALI. Per quanto riguarda il concetto di temporaneità, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con la Nota Protocollo n. 5918 del 19 maggio 2015 (qui sotto in allegato), precisa che è impossibile procedere ad una quantificazione in termini temporali, alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.
COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE. La nota comunque aggiunge che in generale “per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita”.
Per le attività come sopra descritte, infatti, “risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse”.