Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Questo l'oggetto del decreto 25 agosto 2022 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 210 dell'8 settembre.
Questo decreto, entrato in vigore oggi 9 settembre, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 4 -bis, comma 3 -bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, introdotto dall’art. 6, comma 3 -ter, del Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 , n. 15), che prevede che con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento per i quali sono, altresì, stabilite scadenze differenziate a fasi successive.
IN ALLEGATO il decreto.