Entra in vigore oggi 4 ottobre 2022 il decreto 2 settembre 2021 del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del Lavoro), avente ad oggetto “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 237 del 4 ottobre 2021, questo decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il decreto si applica alle attivita' che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Per le attivita' che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attivita' di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Il provvedimento consta di 8 articoli e di 5 allegati:
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
Art. 3 Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 4 Designazione degli addetti al servizio antincendio
Art. 5 Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
Art. 6 Requisiti dei docenti
Art. 7 Disposizioni transitorie e finali
Art. 8 Entrata in vigore
Allegato I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
Allegato II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA
Allegato III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
Allegato IV IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
Allegato V CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO
IL 29 OTTOBRE ENTRA IN VIGORE IL DECRETO MINICODICE. Ricordiamo che il 29 ottobre prossimo entrerà in vigore anche il decreto 3 settembre 2021, del ministro dell'Interno di concerto con il ministro del Lavoro, il cui allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.259 del 29 ottobre 2021, il provvedimento, detto anche “Decreto Minicodice”, stabilisce, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonche' le misure precauzionali di esercizio.
Il nuovo decreto abroga il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998 e si applica alle attivita' che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attivita' che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.