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Prevenzione nei luoghi di lavoro, al via il Sistema informativo nazionale

In G.U. le regole tecniche per il funzionamento del SINP che fornisce dati per orientare, programmare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

mercoledì 28 settembre 2016 - Redazione Build News

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Come annunciato dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti il 21 settembre durante il question time alla Camera, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri 27 settembre (Suppl. Ordinario n. 42 della GU n.226) il decreto 25 maggio 2016, n. 183 “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 12 ottobre, definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), uno strumento che fornisce dati per orientare, programmare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

COOPERAZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI. Il Sinp si basa sulla cooperazione applicativa tra le amministrazioni che lo costituiscono, e cioè il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).

Il decreto n. 183/2016 definisce:

a) il funzionamento del Sinp;

b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;

c) i dati del Sinp e i relativi standard;

d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il Sinp;

e) le regole per il trattamento dei dati nell'ambito del Sinp;

f) le misure di sicurezza e le responsabilità nell'ambito del Sinp.

Per quanto concerne il monitoraggio della produzione e della qualità dei dati contenuti nel Sinp, si applicano le regole adottate dall'Inail che sono rese disponibili agli enti che costituiscono il Sistema.

Tali enti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione all'Inail dei dati che costituiscono il flusso informativo del Sinp, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel decreto.

Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro viene reso disponibile per ciascun ente attraverso un portale basato su un'infrastruttura dell'Inail, con le modalità tecniche definite negli articoli 4, 6 e 7.

I contenuti disponibili - ivi compresi i livelli di accesso, le chiavi di ricerca e i criteri di lettura delle informazioni – sono correlati alle specifiche funzioni e ruoli, precisamente indicati negli allegati E) e F). I contenuti degli allegati E) e F) non sono suscettibili di modifica secondo la procedura prevista all'articolo 3, comma 5.

TAVOLO TECNICO. Per l'attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del Sistema informativo viene istituito un tavolo tecnico composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore del tavolo, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti dell'Inail e da sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Sinp rende disponibile agli enti fruitori, di cui all'allegato E), strumenti di accesso e di analisi dei dati ritenuti adeguati dal tavolo tecnico nel rispetto degli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riservati ai soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui all'allegato A, in base alle specifiche funzioni in concreto svolte, anche in relazione alla competenza territoriale.

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